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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33642/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con tre motivi: 1) travisamento della fattispecie e contestazione della rilevanza penale perché i lavori erano il ripristino di una platea preesistente (non una nuova realizzazione); 2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per difetto di correlazione tra accusa (solo ripristino della platea) e sentenza (valutazione anche della tettoia e di un intervento complessivo); 3) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione (fatti del 2 aprile 2019).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le sentenze di merito (Tribunale di Crotone e Corte d'Appello di Catanzaro) fossero congrue e avessero adeguatamente valutato le prove, in particolare il sopralluogo del 2 aprile 2019 che ha documentato la realizzazione di una platea in cemento armato di 9x14 m e 50 cm di spessore senza titolo abilitativo in area sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico. I giudici di merito hanno motivato che l'intervento non era il semplice ripristino della sola platea, ma il ripristino dell'intera struttura (platea e tettoia), il che richiedeva il permesso di costruire; in ogni caso, anche il ripristino della platea nelle dimensioni realizzate avrebbe richiesto il titolo. Quanto al presunto difetto di correlazione, la Corte ha ritenuto la modifica della descrizione del fatto meramente descrittiva e non modificativa dell'imputazione tale da violare l'art. 516 c.p.p. Sulla prescrizione, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite (sent. n. 20989/2024 - Polichetti) confermando che la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; dunque i reati del 2/4/2019 non sono estinti e la prescrizione maturerà il 2/4/2027. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c)

    La realizzazione di opere edilizie senza il prescritto titolo abilitativo in area sottoposta a vincolo (paesaggistico/ambientale) e in zona sismica integra il reato. Anche lavori di ripristino, se comportano interventi di entità e caratteristiche assimilabili a nuova costruzione o riguardano l'intero complesso (platea + tettoia), richiedono il permesso di costruire.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94, 95

    Individuano le fattispecie contravvenzionali edilizie applicate al caso: l'assenza di titolo abilitativo per opere in zone vincolate e sismiche è sanzionata penalmente e la valutazione dell'intervento deve considerare la natura e l'entità dell'opera complessiva.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Rilevata la contestazione difensiva di violazione di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha interpretato che la modifica meramente descrittiva della ricostruzione dei fatti, purché nota e comprensibile all'imputato dagli atti, non costituisce mutazione dell'imputazione rilevante ai sensi dell'art. 516 c.p.p.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per valutare se la sentenza abbia modificato l'imputazione; la Corte ha ritenuto che non si sia configurata una modifica tale da violare l'art. 516, essendo la diversa descrizione funzionale e coerente con gli atti.

  • art. 159 cod. pen. e legge n. 103/2017

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo 3/8/2017 - 31/12/2019; applicazione che comporta che i reati del 2/4/2019 non siano prescritti e che la prescrizione maturi il 2/4/2027 (secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite citate).

  • legge n. 3/2019 e legge n. 134/2021

    La Corte ha osservato che tali interventi normativi non hanno abrogato con efficacia retroattiva la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017.

  • sentenza Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024 (depos. 05/06/2025) - Polichetti

    Precedente considerato vincolante in tema di sospensione della prescrizione: conferma l'applicabilità della disciplina 103/2017 ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che impone al ricorrente rigettato in cassazione di sostenere le spese del procedimento e che è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La distinzione tra 'ripristino' e 'nuova costruzione' dipende dalla natura e dall'entità dell'intervento: lavori di ripristino che ricostruiscono o ampliano una struttura preesistente in modo da configurare un intervento complessivo possono richiedere il permesso di costruire e integrare fattispecie penalmente rilevanti se realizzati senza titolo.
  • La valutazione dell'illiceità edilizia si fonda sulle prove di fatto (sopralluoghi, misure, consistenza dell'opera): in sede di legittimità è precluso riesaminare fatti adeguatamente motivati dal giudice di merito salvo irragionevolezza o mancanza di motivazione.
  • La modifica della mera descrizione del fatto operata dal giudice (es. aggiunta di elementi descrittivi come la tettoia) non determina automaticamente una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se l'imputato poteva comprendere dall'istruttoria l'oggetto dell'accusa e la storicità dei fatti non è alterata.
  • In tema di prescrizione, è essenziale verificare quale regime normativo si applica al momento del fatto; per reati commessi nel periodo 3/8/2017–31/12/2019 la sospensione prevista dalla legge n. 103/2017 può prolungare i termini prescrizionali, impedendo l'estinzione anticipata.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese (art. 616 c.p.p.) in caso di rigetto; le questioni di diritto devono essere formulate con specificità e non come mera richiesta di diverso apprezzamento dei fatti.

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