Cassazione Penale, Sentenza n. 33641/2025 del 13/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale del riesame nei seguenti punti: (1) omissione di motivazione rispetto alle controdeduzioni difensive rese con memoria ex art. 127 c.p.p., con riguardo all'affievolimento delle esigenze cautelari e al superamento della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., per avere il Tribunale ancorato il pericolo di reiterazione alla gravità astratta del reato invece che a indici concreti della possibilità di commissione di nuovi fatti; (3) manifesta illogicità per avere dedotto incapacità di autocontrollo dal solo titolo di reato e non da violazioni concrete delle prescrizioni; (4) errore percettivo degli atti perché il Tribunale avrebbe ritenuto possibile il contatto tra il ricorrente e la figlia nonostante il GIP avesse imposto divieto di contatti nella precedente ordinanza di sostituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo sufficientemente dettagliato il pericolo di reiterazione sulla base di elementi concreti: elevata pena (10 anni) determinata in primo grado, gravità e modalità delle condotte (plurime violenze sessuali con penetrazioni e rapporti orali), minacce alla vittima, consumo degli atti in casa della vittima o in luoghi appartati con uso di alcol e regali, contesto familiare degradato (maltrattamenti della madre che sminuiva le dichiarazioni della ragazza), commissione di reati anche presso l'abitazione della madre dove il ricorrente era ristretto, e scarsa affidabilità soggettiva del prevenuto. La Corte ha ritenuto che tali elementi non fossero stati scalfiti dalla definizione del giudizio in primo grado né dalla disponibilità di un domicilio idoneo e che non fossero emersi elementi nuovi idonei a superare la presunzione relativa ex art. 275, comma 3. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 609-bis cod. pen.
Norma che disciplina il reato di violenza sessuale, titolo di reato addebitato al ricorrente e rilevante ai fini della valutazione della gravità e del pericolo di reiterazione.
art. 127 c.p.p.
Prevede la possibilità di depositare memorie difensive; il ricorrente lamentava omissione di considerazione delle controdeduzioni rese con memoria ex art. 127 c.p.p., ma la Corte ha ritenuto che il Riesame le avesse esaminate.
art. 274 comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma generale sui criteri di applicazione delle misure cautelari; il ricorrente lamentava errata applicazione in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione.
art. 275 c.p.p.
«quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis [e 3-quater] del presente codice ... è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»
Introduce una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i reati elencati (inversione dell'onere probatorio): per disapplicarla occorrono elementi nuovi, chiari e specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o la sufficienza di misure meno afflittive.
art. 51 comma 3-bis c.p.p.
Catalogo dei reati per i quali opera la disciplina aggravata delle misure cautelari; i reati di atti sessuali su minorenni rientrano nella fattispecie, rendendo operativa la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese) e l'eventuale condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata nel caso di specie.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per escludere l'esistenza di colpa grave del ricorrente nel proporre il ricorso in cassazione; tuttavia la Corte ha comunque inflitto l'onere della somma per inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Per i reati inclusi nell'art. 51 co. 3-bis, opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275 c.p.p.; per superarla occorrono elementi nuovi, chiari e specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o la fattibilità di misure meno afflittive.
- La gravità del reato, le modalità esecutive (es. penetrazioni, uso di alcol, minacce), il contesto familiare degradato e la ricorrenza di condotte in luoghi a rischio costituiscono elementi concreti che giustificano la permanenza in custodia cautelare per il pericolo di reiterazione.
- La mera disponibilità di un domicilio idoneo o la definizione del procedimento in primo grado non costituiscono di per sé elementi sufficienti a superare la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.; bisogna invece provare in concreto l'assenza di rischi di reiterazione o fornire misure alternative realmente idonee e monitorate.
- Le censure generiche e prive di specificità sui vizi di motivazione sono inammissibili: la Corte richiede indicazione puntuale delle omissioni o delle contraddizioni nella motivazione del giudice di merito.
- La valutazione dell'affidabilità personale (autocontrollo, rispetto delle prescrizioni) è centrale: precedenti violazioni di prescrizioni o comportamenti che mostrano impulsività possono aggravare il giudizio sul rischio cautelare.
- Errori di percezione degli atti o di fatto possono essere censurati, ma la censura in cassazione richiede che siano individuati e motivati in modo preciso; non basta sostenere genericamente che il giudice abbia frainteso documenti o provvedimenti.
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