Cassazione Penale, Sentenza n. 33645/2025 del 13/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di calcolo del termine di impugnazione: la Corte territoriale aveva ritenuto tardivo l'appello perché aveva computato il termine di 45 giorni a partire dal 6/01/2023 anziché dal 7/01/2023, non considerando che il termine dei 60 giorni fissato per il deposito della motivazione era scaduto in giorno festivo e quindi si proroga al primo giorno non festivo; ciò sposta di un giorno anche l'inizio del termine di impugnazione. 2) erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: secondo la difesa quella disposizione (obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità) non si applicava alla sentenza pronunciata il 07/11/2022, cioè antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi. Sul primo, ha ritenuto corretta la ricostruzione del ricorrente: il termine dei 60 giorni per il deposito della motivazione, cadendo il 06/01/2023 in giorno festivo, si è prorogato al 07/01/2023 e da tale data decorre il termine di 45 giorni per proporre l'appello, il quale è quindi stato depositato tempestivamente il 21/02/2023. Sul secondo, ha affermato che l'art. 581, comma 1-ter, introdotto dal d.lgs. n.150/2022, si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della norma (30/12/2022); essendo la sentenza del Tribunale del 07/11/2022 precedente, il difensore non era obbligato alla dichiarazione/elezione di domicilio. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina il termine di 45 giorni per la proposizione dell'appello; qui applicato come termine "mobile" che decorre dopo il termine fissato per il deposito della motivazione
art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede il termine per proporre il gravame quando il giudice di primo grado si riserva la motivazione; richiamato in relazione al calcolo dei termini
art. 172, comma 4, cod. proc. pen.
Principio generale secondo cui il dies a quo non si computa nei termini processuali e la proroga del giorno festivo al primo giorno non festivo sposta la decorrenza del termine successivo
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
"Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La Corte ha ritenuto che la disposizione sussisteva ma si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; per le sentenze anteriori non c'era l'obbligo a pena di inammissibilità
art. 89, d.lgs. n.150/2022 (disposizioni transitorie)
Stabilisce che la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022 si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore; perciò l'art. 581, comma 1-ter, non si applica alle sentenze anteriori al 30/12/2022
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, con efficacia dal 25/08/2024, ma la Corte ricorda che la normativa applicabile è quella vigente al momento del compimento dell'atto processuale
art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione e che sono state invocate per censurare vizi di diritto e dogmatica interpretazione di norme processuali
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado si riserva la motivazione e fissa un termine per il deposito, il termine per proporre l'impugnazione (termine "mobile") decorre dal primo giorno successivo alla scadenza di quel termine; se la scadenza del primo termine cade in giorno festivo la proroga al primo giorno non festivo sposta anche l'inizio del termine di impugnazione.
- Le regole ordinarie di computo dei termini processuali si applicano anche ai termini collegati (dies a quo non computatur); pertanto è necessario verificare sempre la caduta dei termini in giorni festivi o non lavorativi prima di dichiarare un atto tardivo.
- Una disposizione processuale che introduce modalità a pena di inammissibilità (es. obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio) va applicata tenendo conto delle disposizioni transitorie: se la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore della norma, l'obbligo non sussiste.
- L'abrogazione di una disposizione non incide sugli atti compiuti prima dell'abrogazione: per valutare la correttezza formale di un atto processuale occorre guardare alla normativa vigente al momento del compimento dell'atto.
- Se la Corte d'appello dichiara inammissibile un appello per motivi di calcolo termini o per presunta violazione di nuove formalità, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza se riscontra errata interpretazione delle regole di computo o difetto di applicazione delle norme transitorie, restituendo la controversia al giudice d'appello per decisione di merito.
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