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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33645/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di calcolo del termine di impugnazione: la Corte territoriale aveva ritenuto tardivo l'appello perché aveva computato il termine di 45 giorni a partire dal 6/01/2023 anziché dal 7/01/2023, non considerando che il termine dei 60 giorni fissato per il deposito della motivazione era scaduto in giorno festivo e quindi si proroga al primo giorno non festivo; ciò sposta di un giorno anche l'inizio del termine di impugnazione. 2) erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: secondo la difesa quella disposizione (obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità) non si applicava alla sentenza pronunciata il 07/11/2022, cioè antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi. Sul primo, ha ritenuto corretta la ricostruzione del ricorrente: il termine dei 60 giorni per il deposito della motivazione, cadendo il 06/01/2023 in giorno festivo, si è prorogato al 07/01/2023 e da tale data decorre il termine di 45 giorni per proporre l'appello, il quale è quindi stato depositato tempestivamente il 21/02/2023. Sul secondo, ha affermato che l'art. 581, comma 1-ter, introdotto dal d.lgs. n.150/2022, si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della norma (30/12/2022); essendo la sentenza del Tribunale del 07/11/2022 precedente, il difensore non era obbligato alla dichiarazione/elezione di domicilio. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina il termine di 45 giorni per la proposizione dell'appello; qui applicato come termine "mobile" che decorre dopo il termine fissato per il deposito della motivazione

  • art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede il termine per proporre il gravame quando il giudice di primo grado si riserva la motivazione; richiamato in relazione al calcolo dei termini

  • art. 172, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio generale secondo cui il dies a quo non si computa nei termini processuali e la proroga del giorno festivo al primo giorno non festivo sposta la decorrenza del termine successivo

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    La Corte ha ritenuto che la disposizione sussisteva ma si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; per le sentenze anteriori non c'era l'obbligo a pena di inammissibilità

  • art. 89, d.lgs. n.150/2022 (disposizioni transitorie)

    Stabilisce che la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022 si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore; perciò l'art. 581, comma 1-ter, non si applica alle sentenze anteriori al 30/12/2022

  • legge 9 agosto 2024, n.114

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, con efficacia dal 25/08/2024, ma la Corte ricorda che la normativa applicabile è quella vigente al momento del compimento dell'atto processuale

  • art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione e che sono state invocate per censurare vizi di diritto e dogmatica interpretazione di norme processuali

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado si riserva la motivazione e fissa un termine per il deposito, il termine per proporre l'impugnazione (termine "mobile") decorre dal primo giorno successivo alla scadenza di quel termine; se la scadenza del primo termine cade in giorno festivo la proroga al primo giorno non festivo sposta anche l'inizio del termine di impugnazione.
  • Le regole ordinarie di computo dei termini processuali si applicano anche ai termini collegati (dies a quo non computatur); pertanto è necessario verificare sempre la caduta dei termini in giorni festivi o non lavorativi prima di dichiarare un atto tardivo.
  • Una disposizione processuale che introduce modalità a pena di inammissibilità (es. obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio) va applicata tenendo conto delle disposizioni transitorie: se la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore della norma, l'obbligo non sussiste.
  • L'abrogazione di una disposizione non incide sugli atti compiuti prima dell'abrogazione: per valutare la correttezza formale di un atto processuale occorre guardare alla normativa vigente al momento del compimento dell'atto.
  • Se la Corte d'appello dichiara inammissibile un appello per motivi di calcolo termini o per presunta violazione di nuove formalità, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza se riscontra errata interpretazione delle regole di computo o difetto di applicazione delle norme transitorie, restituendo la controversia al giudice d'appello per decisione di merito.

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