Cassazione Penale, Ordinanza n. 05434/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per l'omesso versamento, nel termine fissato, della cauzione di euro 3.000 imposta in sede di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato le sue precarie condizioni economiche e la conseguente impossibilità di adempiere, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche. Sosteneva, in particolare, di avere allegato in appello l'indigenza e di aver prodotto un certificato di disoccupazione, invocando altresì la causa di giustificazione dello stato di necessità e l'omesso accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure. Ha osservato che l'imputato non aveva fornito adeguati riscontri sulla dedotta impossibilità economica, limitandosi a produrre un certificato di disoccupazione e ad allegare in modo generico uno stato di indigenza, senza rappresentare specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare l'impossibilità di pagare la cauzione. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente e non illogico il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l'assenza di elementi positivi e i numerosi precedenti penali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo indirettamente nel riferimento alla condanna alle spese e alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità; il testo non sviluppa una specifica interpretazione di tale norma.
Non citato espressamente; il testo riguarda le attenuanti generiche, non una causa di non punibilità.
Non citato espressamente nel testo, ma la fattispecie concreta è quella dell'inosservanza dell'obbligo di versare la cauzione imposta con la sorveglianza speciale.
Massime di principio
- In tema di omesso versamento della cauzione imposta con la misura di prevenzione, l'imputato che invochi l'impossibilità di adempiere per ragioni economiche ha l'onere di allegare e rappresentare circostanze concrete e specifiche idonee a dimostrare tale impossibilità; la mera affermazione di indigenza non è sufficiente.
- Il giudice deve verificare la reale condizione economica dell'obbligato al momento dell'inottemperanza, ma l'onere difensivo non può risolversi in allegazioni generiche o in documenti, come un certificato di disoccupazione, privi di reale capacità dimostrativa dell'impossibilità di pagamento.
- La contravvenzione può essere integrata anche a titolo di colpa, sicché la responsabilità è compatibile con l'assenza di prova di una vera impossibilità oggettiva di adempiere.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se manca o è manifestamente illogica la motivazione; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi processuali a quella adottata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05253/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05270/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →