Cassazione Penale, Sentenza n. 8664/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La NR SERVICE impugnava il rigetto del riesame contro il sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca di euro 76.012,30, ritenuti profitto del reato di cui all'art.10‑quater d.lgs. n.74/2000 (frode su crediti d'imposta relativi a formazione 4.0). I motivi di impugnazione riguardavano: 1) nullità per violazione del principio della domanda cautelare e mancata contestazione della responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n.231/2001, stante la qualificazione formale della società come "indagata"; 2) inapplicabilità del sequestro preventivo reale all'ente quale presunto indagato ai sensi del d.lgs.231/2001; 3) illegittimità dell'integrazione, da parte del Tribunale di Salerno, della motivazione relativa al "periculum in mora" (pericolo di dispersione dei beni) che era assente nell'ordinanza del GIP; 4) carenza ed apparenza della motivazione sul pericolo di dispersione, fondata su elementi congetturali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al terzo motivo: ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza del GIP era carente sul punto essenziale del "pericolo di dispersione" dei beni da confiscare e che tale carenza non poteva essere integrata dal tribunale del riesame. Sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza Ellade), il provvedimento genetico di sequestro finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa anche sul periculum in mora e tale motivazione è imprescindibile. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Salerno sia il decreto di sequestro del GIP. I primi due motivi (relativi alla presunta necessità di contestazione ai sensi del d.lgs.231/2001 e all'inapplicabilità del sequestro all'ente) sono stati respinti: la Corte ha condiviso la valutazione che la società, pur chiamata "indagata" in alcuni atti, non era stata oggetto di contestazione di responsabilità amministrativa e che il sequestro diretto del profitto nei confronti della società beneficiaria era legittimo. Il quarto motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n.74/2000
Norma che incrimina l'uso di crediti d'imposta fittizi; il sequestro diretto del profitto del reato commesso in favore della società è legittimo quando la società risulti beneficiaria del profitto stesso
Riferimenti al concorso di persone e ai reati contestati agli indagati in relazione alla predisposizione di documentazione falsa; utilizzati per definire il reato presupposto del profitto oggetto di sequestro
art. 76, primo comma, d.P.R. n.445/2000
Richiamato in relazione alla falsità documentale usata per attestare la formazione e consentire l'illecito utilizzo del credito d'imposta
d.lgs. n.231/2001 (artt. 19, 34, 35, 53)
La Corte ha precisato che la mera qualificazione formale di "indagata" non equivale a una contestazione di responsabilità amministrativa; la disciplina del 231 trova applicazione solo se l'ente è espressamente contestato e non può essere invocata automaticamente per escludere l'applicabilità del sequestro diretto alla società beneficiaria
Richiamati in relazione al principio della domanda cautelare e alla correlazione tra domanda e provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione perché gli atti, letti nel loro complesso, non configuravano una contestazione ai sensi del d.lgs.231/2001
Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte conferma che il sequestro diretto è applicabile anche al soggetto che ha beneficiato del profitto, purché la motivazione del provvedimento sia completa
art. 309, comma 9 e art. 324, comma 7, c.p.p.
Stabilisce i parametri motivazionali richiesti per i provvedimenti cautelari e per il riesame: il provvedimento originario deve contenere gli elementi di fatto a fondamento del vincolo, e tale motivazione non può essere integrata dal giudice del riesame quando mancante sul punto essenziale
Sentenza Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio
Principio cardine: il "periculum in mora" deve essere motivato nel provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca; l'assenza di tale motivazione è vizio non sanabile in sede di riesame
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretto verso un soggetto che ha beneficiato del profitto del reato è legittimo anche se quel soggetto non è (o non è stato formalmente) contestato per responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs.231/2001; è però necessario che il provvedimento originario indichi chiaramente la base giuridica e fattuale del vincolo
- La semplice qualificazione formale dell'ente come "indagato" non equivale ad automatica contestazione di responsabilità ai sensi del d.lgs.231/2001: per applicare le garanzie e le misure previste dal 231 occorre che la responsabilità amministrativa sia espressamente prospettata
- Il giudice del riesame non può colmare mediante integrazione motivazionale le carenze essenziali del provvedimento genetico: se manca la motivazione sul "periculum in mora" il vizio è insanabile e comporta l'annullamento del provvedimento
- Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorre che l'ordinanza iniziale contenga una motivazione concisa ma specifica sul pericolo di dispersione o sottrazione dei beni, con riferimenti fattuali concreti; deduzioni meramente congetturali o l'assenza di qualsiasi motivazione non sono ammesse
- In procedimenti cautelari reali la valutazione complessiva degli atti (richiesta del P.M., ordinanza del GIP) è centrale per comprendere la volontà del procedente; tuttavia la chiarezza e la completezza della motivazione del provvedimento genetico restano requisiti inderogabili
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