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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8644/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 per omessa presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno 2011. Il ricorrente ha contestato la quantificazione delle imposte evase (assunte dalla Corte con aliquote ordinarie IRES 21% e IVA 20%) sostenendo che l'Associazione sportiva dilettantistica Taviano doveva beneficiare del regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 (aliquote/criteri agevolati) e che, applicando tale regime, l'imposta dovuta sarebbe stata inferiore alla soglia di punibilità. Ha inoltre sostenuto che l'ASD era affiliata alla FIGC e dunque legittimata al regime agevolato. Denuncia violazione degli artt. 1 legge n. 398/1991 e 5 d.lgs. n. 74/2000 e vizi di motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i requisiti per il regime agevolato ex legge n. 398/1991 non ricorrevano nel periodo di imposta contestato: il reddito imponibile indicato nel capo di imputazione era pari a 264.000 euro, superiore al limite allora vigente di 250.000 euro (quindi non spettava l'agevolazione). La successiva modifica normativa che ha elevato il limite a 400.000 euro non è applicabile in favore dell'imputato in sede penale poiché la norma è extrapenale e non integratrice della fattispecie penale (principio temporis favorabilis non operante). Quanto all'affiliazione alla federazione, l'imputato non aveva prodotto in precedenza la prova dell'affiliazione e la documentazione prodotta per la prima volta in cassazione sarebbe prova nuova non ammissibile perché richiedente valutazione di merito. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge n. 398/1991, art. 1

    regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche; limite di reddito rilevante per il periodo considerato pari a 250.000 euro (successivamente elevato a 400.000 euro)

    La legge stabilisce condizioni soggettive e oggettive (limite di proventi e affiliazione a federazione/ente) per l'accesso al regime agevolato. Tale disciplina è normativa tributaria extrapenale e la sua modifica non si estende automaticamente agli effetti penali se non integratrice della norma incriminatrice.

  • D.lgs. n. 74/2000, art. 5

    articolo contestato per il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale al fine di evadere imposte

    Individua la fattispecie penale di evasione mediante omissione degli obblighi dichiarativi; la determinazione della soglia di punibilità richiede il corretto calcolo dell'imposta dovuta, che dipende dall'eventuale regime fiscale applicabile.

  • Principio della successione di leggi penali (art. 2 c.p.)

    principio tempus favorabilis (art. 2 c.p., comma 4, richiamato nel testo)

    Il principio che favorisce l'imputato per leggi penali sopravvenute non trova applicazione quando la norma sopravvenuta è di natura extrapenale e non integra o modifica la fattispecie penale; perciò l'elevazione del limite tributario non ha effetto automatico sugli elementi di punibilità del reato tributario commesso precedentemente.

  • Art. 616 c.p.p.

    previsione applicata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

    Consente di disporre il pagamento di somme a titolo di ammenda processuale a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato.

Massime di principio

  • In materia tributaria-penale chi invoca un'agevolazione o esenzione ha l'onere di provare i presupposti che legittimano tale beneficio; in assenza di prova negli atti, il beneficio non può essere riconosciuto
  • Le modifiche di norme tributarie intervenute successivamente al fatto non si applicano automaticamente in senso favorevole in ambito penale se la norma è meramente extrapenale e non integra o modifica la fattispecie incriminatrice
  • In cassazione è generalmente preclusa l'introduzione di 'prove nuove' che richiedano valutazione di merito o che non siano state esaminate nei gradi precedenti; tali documenti dovrebbero essere prodotti e discussi nelle fasi istruttorie anteriori
  • Per godere del regime agevolato delle ASD occorrono due condizioni cumulative: rispetto del limite dei proventi previsto dalla normativa del periodo rilevante e affiliazione a federazione o ente riconosciuto; la mancata ricorrenza anche di una sola condizione esclude il beneficio
  • Il calcolo della soglia di punibilità per i reati tributari dipende dalla corretta qualificazione fiscale dell'ente e dall'applicazione delle aliquote effettive; contestare il calcolo senza fornire la prova dei presupposti fiscali contrari è inefficace

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