Cassazione Penale, Sentenza n. 8644/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 per omessa presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno 2011. Il ricorrente ha contestato la quantificazione delle imposte evase (assunte dalla Corte con aliquote ordinarie IRES 21% e IVA 20%) sostenendo che l'Associazione sportiva dilettantistica Taviano doveva beneficiare del regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 (aliquote/criteri agevolati) e che, applicando tale regime, l'imposta dovuta sarebbe stata inferiore alla soglia di punibilità. Ha inoltre sostenuto che l'ASD era affiliata alla FIGC e dunque legittimata al regime agevolato. Denuncia violazione degli artt. 1 legge n. 398/1991 e 5 d.lgs. n. 74/2000 e vizi di motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i requisiti per il regime agevolato ex legge n. 398/1991 non ricorrevano nel periodo di imposta contestato: il reddito imponibile indicato nel capo di imputazione era pari a 264.000 euro, superiore al limite allora vigente di 250.000 euro (quindi non spettava l'agevolazione). La successiva modifica normativa che ha elevato il limite a 400.000 euro non è applicabile in favore dell'imputato in sede penale poiché la norma è extrapenale e non integratrice della fattispecie penale (principio temporis favorabilis non operante). Quanto all'affiliazione alla federazione, l'imputato non aveva prodotto in precedenza la prova dell'affiliazione e la documentazione prodotta per la prima volta in cassazione sarebbe prova nuova non ammissibile perché richiedente valutazione di merito. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 398/1991, art. 1
regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche; limite di reddito rilevante per il periodo considerato pari a 250.000 euro (successivamente elevato a 400.000 euro)
La legge stabilisce condizioni soggettive e oggettive (limite di proventi e affiliazione a federazione/ente) per l'accesso al regime agevolato. Tale disciplina è normativa tributaria extrapenale e la sua modifica non si estende automaticamente agli effetti penali se non integratrice della norma incriminatrice.
D.lgs. n. 74/2000, art. 5
articolo contestato per il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale al fine di evadere imposte
Individua la fattispecie penale di evasione mediante omissione degli obblighi dichiarativi; la determinazione della soglia di punibilità richiede il corretto calcolo dell'imposta dovuta, che dipende dall'eventuale regime fiscale applicabile.
Principio della successione di leggi penali (art. 2 c.p.)
principio tempus favorabilis (art. 2 c.p., comma 4, richiamato nel testo)
Il principio che favorisce l'imputato per leggi penali sopravvenute non trova applicazione quando la norma sopravvenuta è di natura extrapenale e non integra o modifica la fattispecie penale; perciò l'elevazione del limite tributario non ha effetto automatico sugli elementi di punibilità del reato tributario commesso precedentemente.
Art. 616 c.p.p.
previsione applicata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Consente di disporre il pagamento di somme a titolo di ammenda processuale a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato.
Massime di principio
- In materia tributaria-penale chi invoca un'agevolazione o esenzione ha l'onere di provare i presupposti che legittimano tale beneficio; in assenza di prova negli atti, il beneficio non può essere riconosciuto
- Le modifiche di norme tributarie intervenute successivamente al fatto non si applicano automaticamente in senso favorevole in ambito penale se la norma è meramente extrapenale e non integra o modifica la fattispecie incriminatrice
- In cassazione è generalmente preclusa l'introduzione di 'prove nuove' che richiedano valutazione di merito o che non siano state esaminate nei gradi precedenti; tali documenti dovrebbero essere prodotti e discussi nelle fasi istruttorie anteriori
- Per godere del regime agevolato delle ASD occorrono due condizioni cumulative: rispetto del limite dei proventi previsto dalla normativa del periodo rilevante e affiliazione a federazione o ente riconosciuto; la mancata ricorrenza anche di una sola condizione esclude il beneficio
- Il calcolo della soglia di punibilità per i reati tributari dipende dalla corretta qualificazione fiscale dell'ente e dall'applicazione delle aliquote effettive; contestare il calcolo senza fornire la prova dei presupposti fiscali contrari è inefficace
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