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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8650/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) censura di violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la dichiarata genericità dell'appello, con la richiesta che la Corte d'appello riconsiderasse le prove; 2) doglianza per mancata acquisizione di una prova ritenuta decisiva (la ricevuta di invio telematico della dichiarazione 2015 relativa al 2014) che, secondo il ricorrente, avrebbe escluso la responsabilità per le omissioni dichiarative contestate (anni 2014 e 2015); 3) errata applicazione dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 in relazione alla qualificazione dei crediti utilizzati in compensazione (si contestava l'affermazione di "inesistenza" dei crediti e si chiedeva la riqualificazione nella fattispecie meno grave). I fatti di merito: Dal Molin era stato condannato dal Tribunale di Bergamo a 3 anni per omissione di presentazione delle dichiarazioni IVA e IRES per gli anni 2014 e 2015 (evasione complessiva €811.334,74) e per indebita compensazione di crediti inesistenti (€118.714,21).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha confermato che l'appello era generico e privo di specificità rispetto alle ragioni della sentenza di primo grado, perciò l'impugnazione era inidonea a contestare i passaggi decisivi della motivazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la richiesta di acquisizione del documento non decisiva e ha osservato che la richiesta non era stata formulata né nell'atto di impugnazione né al momento delle conclusioni (richiamo all'art. 603 c.p.p.), per cui l'istruttoria era stata ritenuta esaustiva; il motivo è stato inoltre considerato manifesto infondato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché la questione non era stata sollevata in appello. Per l'inammissibilità è stato posto a carico del ricorrente l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, quantificata equitativamente in euro 3.000,00; inoltre la declaratoria di inammissibilità impedisce la valutazione di eventuali cause estintive sopravvenute (es. prescrizione).

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la decisione di inammissibilità; la Corte ha invece ritenuto che l'appello omettesse la specificità richiesta dalla norma e dalla giurisprudenza per criticare le ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione per osservare che la parte non aveva richiesto la produzione del documento al momento opportuno (conclusioni), sicché la mancata acquisizione non poteva essere considerata decisiva né giustificare una rinnovazione istruttoria

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato per escludere l'ammissibilità del terzo motivo: non possono essere dedotte in cassazione violazioni di legge che non siano state sollevate nell'atto di appello

  • art. 10‑quater d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 10 quater, secondo comma

    Norma penale che punisce l'utilizzo di crediti inesistenti in compensazione; la questione sulla qualificazione del credito è stata discussa in fatto ma non validamente impugnata in appello, per cui non è stata esaminata in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per determinare le spese del procedimento e la somma da versare alla Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Un atto di appello deve enunciare e argomentare in modo specifico le critiche alle ragioni di fatto e di diritto contenute nella sentenza impugnata; affermazioni generiche o astratte espongono l'impugnante al rischio di inammissibilità.
  • Non è sufficiente, in sede di cassazione, lamentare la genericità dell'appello senza confrontarsi puntualmente con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata: il ricorso deve spiegare perché le critiche sono specifiche e rilevanti.
  • Se una prova documentale si ritiene decisiva, essa va richiesta e prodotta nei termini processuali appropriati (anche al momento delle conclusioni); la mancata richiesta formale può rendere la doglianza inammissibile o manifestamente infondata.
  • Questioni di diritto o di fatto non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.).
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di legittimità di esaminare questioni sostanziali o sopravvenute (es. prescrizione), con conseguente conferma degli effetti della sentenza impugnata e possibile condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende.

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