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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8642/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Felloni impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000 relativamente a una fattura di €4.000,00 (anno 2012) ritenuta per operazioni inesistenti. Contesta la qualificazione della fattura come "inesistente" sostenendo che la causale fosse specifica ("attività di consulenza e studio per nuovi clienti territorio Versilia"), che l'IVA (€840,00) e parte dell'importo (€1.000,00) risultassero pagati, che non vi fosse un profitto per il ricorrente (la fattura sarebbe stata un costo effettivo), che mancasse motivazione sul dolo specifico (finalità di evadere le imposte) e che non fosse stata adeguatamente valutata la testimonianza di Claudia Pardini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e volto a ottenere una rivalutazione dei fatti (vietata in sede di legittimità). Ha rilevato che il terzo motivo relativo al dolo specifico non era stato proposto in appello e pertanto non poteva essere esaminato. Quanto al merito, le decisioni di merito (Tribunale e Corte d'Appello) hanno motivato logicamente l'inesistenza della prestazione: il pagamento di €1.000,00 era stato effettuato prima dell'emissione della fattura e senza causale specifica; l'emittente svolgeva attività diverse (moda/design) e non aveva organizzazione per la prestazione dichiarata; la deposizione della teste Pardini è stata ritenuta non decisiva poiché riguardava "gadget" non meglio specificati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 2

    art. 2 d. lgs. 74 del 2000

    Riferito al reato di utilizzo/emettere fatture per operazioni inesistenti; la Corte di merito ha ritenuto sussistente il fatto-reato per assenza della prestazione e per elementi indiziari (emittente senza organizzazione, pagamenti anomali). Per la legittimità la Cassazione non ha riesaminato il merito.

  • disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1

    art. 173, commi, disp. att., c.p.p.

    Limita l'ampiezza della motivazione in cassazione e sottolinea che il ricorso non può chiedere una rivalutazione dei fatti oltre i limiti consentiti; qui la Corte ha rilevato che il ricorso era articolato in fatto e quindi inammissibile.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che disciplina l'obbligo di pagamento a titolo di ammenda per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Cassazione ha condannato il ricorrente al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione dei fatti: i ricorsi che si limitano a criticare la valutazione probatoria di merito risultano spesso inammissibili se richiedono la riconsiderazione del materiale probatorio.
  • I motivi non sollevati in sede d'appello (p. es. l'elemento soggettivo specifico come il dolo) generalmente non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione e saranno dichiarati inammissibili.
  • La prova di pagamenti parziali o di versamenti dell'IVA non basta automaticamente a dimostrare la genuinità di una fattura: occorre l'anagrafe documentale (data/causale dei pagamenti), congruenza temporale e l'esistenza di una struttura idonea a prestare la prestazione fatturata.
  • La mancanza di organizzazione dell'emittente nella materia fatturata (attività diversa, assenza di mezzi/uomini) costituisce elemento indiziario rilevante per ritenere un'operazione inesistente.
  • Le testimonianze devono essere concrete e pertinenti: dichiarazioni generiche o su aspetti estranei (p.es. "gadget") possono essere ritenute non influenti se non collegano chiaramente la prestazione fatturata alla realtà dei fatti.
  • Per contestare una condanna per fatture inesistenti conviene in primo luogo focalizzarsi su errori di diritto o su vizi della motivazione (contraddittorietà, illogicità) chiaramente identificabili, documentare la reale prestazione con elementi probatori oggettivi (contratti, corrispondenza, documentazione antecedente e successiva al pagamento) e sollevare tempestivamente in appello tutte le questioni di diritto e di fatto rilevanti.

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