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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8646/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza che aveva dichiarato l'imputato non punibile per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. in relazione al reato di cui all'art. 256, lett. a) d.lgs. 152/2006 per lo smaltimento non autorizzato di carcasse animali. Il ricorso articolava due censure principali: 1) la presunta inutilizzabilità delle prove acquisite in sede di sequestro probatorio non convalidato (richiamando artt. 190 e 191 c.p.p.) e la conseguente rilevanza delle conversazioni whatsapp e dei registri aziendali; 2) la contestazione dell'accertata "episodicità" della condotta, sostenendo invece la sistematicità e l'abitualità (quindi l'inapplicabilità dell'art. 131-bis) in base alla deposizione del teste Capece e a chat che, secondo il Procuratore, dimostravano una scelta aziendale di interrare carcasse per contenimento costi dal 2020.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Pur osservando che la sentenza di merito poteva avere imprecisioni procedurali circa l'inutilizzabilità di certa documentazione sequestrata senza convalida, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato né allegato il contenuto delle prove (chat, verbali, documenti) che avrebbe voluto far valutare, violando il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione. In assenza della produzione integrale del materiale contestato non è possibile rilevare un vizio di travisamento della prova idoneo a rimuovere l'applicazione della causa di non punibilità; inoltre il giudice di merito aveva motivatamente ritenuto l'offesa esigua e la condotta non abituale, rilevando il regolare smaltimento documentato per anni precedenti e successivi. Pertanto la sentenza che aveva dichiarato la non punibilità è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla particolare tenuità è stata applicata dal giudice di merito sulla base della esiguità del danno ambientale (distanza dalla zona visitatori e da fonti d'acqua), del ripristino dello stato dei luoghi e della mancata prova dell'abitualità della condotta; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistano nei termini indicati motivi di legge per annullare questa valutazione.

  • art. 256 lett. a) d.lgs. 152/2006

    La condotta di interramento delle carcasse è stata qualificata come smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali, quindi inquadrabile nell'art. 256 lett. a). Tuttavia la valutazione della gravità e della punibilità è rimessa al giudice di merito secondo gli elementi di rischio ambientale e abitualità.

  • artt. 190 e 191 cod. proc. pen.

    Riferite al sequestro probatorio e alla sua convalida; il Procuratore deduceva l'inutilizzabilità della documentazione acquisita con sequestro non convalidato. La Corte ha osservato che la questione di utilizzabilità andava documentata e motivata nell'impugnazione, e che la mera lamentela senza produzione probatoria non è sufficiente in cassazione.

  • principio di autosufficienza del ricorso (giurisprudenza di legittimità)

    Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015; Sez.5, n.11910 del 22.1.2010

    La Corte ha richiamato il principio per cui chi deduce travisamento della prova in cassazione è tenuto a trascrivere o allegare integralmente gli atti o le prove ritenute decisive; in mancanza la doglianza è inammissibile/insufficiente.

Massime di principio

  • In cassazione, chi contesta la valutazione della prova deve allegare o trascrivere integralmente il materiale che ritiene travisato (es. chat, verbali, documenti): la mancata produzione comporta l'impossibilità di sindacare la valutazione di merito.
  • La mancata convalida di un sequestro probatorio va contestata con indicazione e produzione delle singole prove la cui utilizzabilità si contesta; l'affermazione generica di "inutilizzabilità" senza documentazione non è efficace in sede di legittimità.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis richiede valutazioni concrete su esiguità del danno, rischio ambientale, ripristino e mancanza di abitualità: fattori come distanza da aree sensibili e ripristino efficace possono giustificare la particolare tenuità.
  • Documentazione amministrativa e contabile (fatture, bolle, certificati) che dimostri smaltimenti regolari in periodi anteriori e successivi all'evento indebolisce la tesi di condotta sistematica o abituale.
  • Se si intende far valere conversazioni private (whatsapp) come prova di condotte sistematiche, occorre produrle e contestualizzarle fin dall'impugnazione per consentire al giudice di legittimità di valutarne il contenuto.

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