Cassazione Penale, Sentenza n. 8645/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
D'Antuono era stato condannato in primo grado per i reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (utilizzo di fatture/operazioni inesistenti per evadere imposte relative al 2011) e all'art. 11 del d.l. n. 201/2011, conv. con legge n. 214/2011 (trasmissione di documenti falsificati): in particolare avrebbe usato fatture per operazioni inesistenti per abbattere il reddito e trasmesso fotografie false alla Guardia di finanza per comprovare prestazioni inesistenti. In appello la condanna per il reato tributario (art. 2 dlgs 74/2000) è stata dichiarata estinta per prescrizione mentre è stata confermata la condanna per la trasmissione di documenti falsificati; D'Antuono ha impugnato in Cassazione contestando (1) l'erronea applicazione dell'art. 11 d.l. 201/2011 e la mancata prova dell'elemento soggettivo (sostenendo di avere solo trasmesso la documentazione al commercialista dopo averla ricevuta da terzi e di avere avuto dubbi sulla sua autenticità); e (2) la violazione del divieto di ne bis in idem, perché avrebbe già ottenuto assoluzione per le stesse immagini fotografiche in un precedente procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sul ne bis in idem perché per configurare l'identità del fatto è necessaria coincidenza di tempo, luogo e persone: nel caso concreto le due vicende riguardavano annualità d'imposta diverse e, inoltre, il ricorrente non ha dimostrato il passaggio in giudicato della precedente sentenza; ha ritenuto infondato anche il motivo relativo all'elemento soggettivo, affermando che il reato previsto dall'art. 11 è a dolo generico e che la trasmissione consapevole della documentazione pur dubitandone l'attendibilità integra almeno il dolo eventuale (accettazione del rischio). Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende (la sentenza contiene riferimenti a importi pari a euro 3.000,00 nel corpo e a euro 1.000,00 nel dispositivo).
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Riguarda l'utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti per evadere imposte; nel caso la relativa imputazione è stata dichiarata estinta per prescrizione in sede di appello
art. 11 decreto-legge n. 201/2011, conv. con legge n. 214/2011
Sanziona la trasmissione/esibizione di documenti falsificati a fini fiscali; la Corte ha ritenuto che il dolo richiesto sia di tipo generico e si realizzi anche con dolo eventuale (consapevolezza e accettazione del rischio che i documenti siano falsi)
art. 649 c.p.p.
Disciplina il divieto di nuovo procedimento (ne bis in idem): perché operi è necessaria l'identità del fatto in termini di tempo, luogo e persone; fatti riferiti a annualità diverse non costituiscono identità del fatto
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato
Massime di principio
- Ne bis in idem: per impedire un nuovo processo è necessaria l'identità del fatto in senso stretto (stesse condizioni di tempo, luogo e persone); episodi riferiti a diverse annualità d'imposta sono generalmente considerati fatti distinti.
- Dolo nei reati tributari: per i reati a dolo generico l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale (consapevolezza del rischio e sua accettazione), perciò l'invio di documenti sospetti pur senza la certezza della falsità può integrare il reato se il soggetto accetta il rischio.
- Trasmissione di documenti al commercialista: consegnare al proprio consulente documentazione che si sospetta essere falsa e destinarla agli organi di controllo può costituire reato, perché si espone deliberatamente l'autorità a dati non veritieri.
- Onere della prova sullo stato di giudicato: chi invoca la preclusione per precedente decisione assolutoria deve dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza ostativa al nuovo procedimento.
- Effetto della prescrizione: la declaratoria di prescrizione estingue il reato ma non impedisce che altre imputazioni connesse vengano giudicate; può comportare la riduzione o revisione della pena complessiva.
- Sanzioni per ricorsi infondati in Cassazione: la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso e imporre condanne alle spese e somme in favore della Cassa delle ammende quando i motivi risultino manifestamente infondati.
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