Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10210/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela per ottenere la dichiarazione di inefficacia di pagamenti effettuati, nell'anno anteriore al fallimento, in favore della società poi convenuta. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provati i pagamenti tramite le annotazioni contabili e gli assegni prodotti, nonché la conoscenza dello stato di insolvenza. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 67 l. fall., degli artt. 2697, 2709, 2710, 2722 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la prova dei pagamenti non fosse stata fornita e che il libro giornale non avesse efficacia probatoria; 2) violazione delle norme sulle presunzioni, assumendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una prova presuntiva non correttamente costruita; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla prova dell'incasso degli assegni; 4) violazione dell'art. 67 l. fall. e dell'art. 2697 c.c., perché non sarebbe stata provata l'effettiva riscossione delle somme portate dagli assegni; 5) ulteriore censura sulla revocabilità di un assegno emesso in data 15/12/1999, assumendo che mancasse la prova del pagamento nel periodo sospetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato il proprio convincimento non solo sulle annotazioni contabili, ma soprattutto sull'esistenza degli assegni prodotti e sul comportamento processuale della stessa parte, che aveva riconosciuto i pagamenti invocandoli come effettuati secondo i termini d'uso. È stata inoltre confermata la regola secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti con assegno, conta il momento dell'effettiva riscossione della somma e non quello di emissione del titolo; tuttavia la doglianza è stata reputata generica e comunque diretta a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell'intimato; è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    secondo comma; terzo comma, lett. a

    Nella revocatoria fallimentare dei pagamenti, il curatore deve provare il pagamento e la sua collocazione nel periodo sospetto; il pagamento tramite assegno rileva nel momento dell'effettiva riscossione e non in quello di emissione del titolo. L'eventuale allegazione del convenuto a fini di esenzione può valere come riconoscimento del fatto pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che agisce in revocatoria deve provare i fatti costitutivi della domanda; la censura del ricorrente è stata respinta perché mirava a sovvertire un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto però che la decisione non si fondasse solo su tali scritture.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili dell'imprenditore possono avere efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori; nel caso concreto la Corte ha escluso che la decisione fosse basata esclusivamente sul libro giornale.

  • art. 2722 c.c.

    Norma invocata nel ricorso per contestare la prova dei fatti; la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della sentenza.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza; la Corte ha precisato che la sentenza impugnata non era fondata su un ragionamento presuntivo, bensì su prova documentale e riconoscimento dei pagamenti.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione è richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la contestazione in appello era generica e che, comunque, vi era un riconoscimento dei pagamenti da parte della stessa ricorrente.

  • art. 116 c.p.c.

    Norma invocata per lamentare una erronea valutazione delle prove; la Corte ha escluso un vizio di violazione della norma, trattandosi di contestazione dell'apprezzamento di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata omessa pronuncia: la Corte d'appello si è pronunciata sui profili devoluti con il motivo di appello, sia sulla prova dei pagamenti sia sul tema del singolo assegno emesso nel 1999.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state valutate come inammissibili o infondate perché, sotto la veste della violazione di legge o nullità, miravano a ottenere un nuovo esame del fatto e della prova.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti, il pagamento eseguito con assegno bancario va collocato temporalmente nel momento in cui la somma è effettivamente riscossa dal beneficiario, non nel momento di emissione del titolo.
  • La prova del pagamento può desumersi non solo da singole scritture contabili, ma anche da documenti di pagamento prodotti in giudizio e dal comportamento processuale della parte che abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuto l'avvenuto pagamento.
  • Il ricorrente per cassazione non può censurare efficacemente una decisione se le doglianze non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Sotto la veste della violazione di legge o della nullità processuale non è consentito chiedere alla Cassazione un nuovo apprezzamento del merito e della prova documentale.
  • L'asserita omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso sui punti devoluti, anche limitandosi ai profili effettivamente rilevanti per la definizione del motivo di impugnazione.
  • Le contestazioni sulla prova dei fatti, se generiche o non specificamente autosufficienti, non sono idonee a scalfire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.