Cassazione Civile, Ordinanza n. 19801/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava il diniego di appello dell'Ufficio contro una decisione di primo grado che aveva riconosciuto a un lavoratore autonomo, poi deceduto, il rimborso dell'IVA versata nel 1992 nella misura del 90% ai sensi della l. n. 289 del 2002, in un contesto poi disciplinato dall'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014. La CTR aveva ritenuto che il contribuente, farmacista, non svolgesse attività di impresa e aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia propose quattro motivi, ma la Corte non li esaminò nel merito perché rilevò un vizio preliminare di notificazione del ricorso: la parte vittoriosa in appello era deceduta nel corso del giudizio e dagli atti risultava la costituzione degli eredi, ma il ricorso era stato notificato solo al defunto presso il suo difensore, senza indicazione dei nominativi degli eredi né del loro difensore. Poiché l'atto di impugnazione avrebbe dovuto essere rivolto agli eredi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per difetto di corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte deceduta. Ha ritenuto irrilevante che la sentenza di appello riportasse ancora, in epigrafe, il nome del defunto, poiché dagli atti risultava la conoscenza processuale del decesso e la costituzione degli eredi nel giudizio di secondo grado. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli eredi in cassazione.
Norme richiamate
La prosecuzione o l'impugnazione del giudizio dopo la morte della parte deve essere correttamente indirizzata ai soggetti legittimati; la conoscenza processuale del decesso impone di rivolgere il ricorso agli eredi e non al defunto.
È richiamato per individuare i luoghi di notificazione della sentenza e per la notifica agli eredi in forma collettiva e impersonale entro il termine annuale dalla pubblicazione.
È la base normativa invocata per il rimborso IVA riconosciuto in primo grado.
l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
È la norma sopravvenuta che ha regolato espressamente l'esercizio del diritto al rimborso oggetto della controversia.
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa o parzialmente vittoriosa muore nel corso del giudizio di merito e gli eredi si sono costituiti, il ricorso per cassazione deve essere notificato agli eredi medesimi, a pena di inammissibilità, e non già al solo de cuius.
- La corretta individuazione del destinatario dell'impugnazione non è esclusa dall'eventuale errore formale della sentenza di appello che continui a indicare, in epigrafe, il nome della parte deceduta.
- La conoscenza processuale del decesso acquisita nel giudizio di merito prevale sull'ignoranza, anche incolpevole, della parte soccombente e impone di indirizzare l'impugnazione ai successori della parte defunta.
- Se il ricorso è inammissibile per difetto di instaurazione del contraddittorio, resta assorbita ogni questione relativa ai motivi di ricorso nel merito.
Come è indicizzato
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