Cassazione Civile, Ordinanza n. 30588/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasceva dal drastico depauperamento del patrimonio di una risparmiatrice, la cui gestione era stata affidata dapprima a un intermediario finanziario e poi a una banca, presso la quale erano stati aperti un conto di gestione patrimoniale e due conti correnti. L’erede della cliente deduceva che, nel periodo successivo, un dipendente/tuttofare e il figlio di costui avevano effettuato prelievi, bonifici, incassi di assegni e altre operazioni sui rapporti intestati alla cliente, in proprio interesse e senza interesse della medesima, mentre i professionisti di fiducia incaricati della consulenza e gestione patrimoniale non avevano impedito le sottrazioni. La banca veniva ritenuta responsabile dalla Corte di appello per avere eseguito disposizioni ictu oculi anomale senza informare preventivamente la cliente, in violazione degli obblighi di protezione gravanti sull’intermediario. Con il ricorso principale la banca denunciava: violazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 1710, 1856 e 2043 c.c., sostenendo che non esistesse un dovere generale di monitoraggio e che la Corte territoriale avesse imputato alla banca condotte e conoscenze altrui, senza verificare in concreto operazioni anomale e senza considerare l’avviso dato alla cliente; violazione dell’art. 1227 c.c. per avere escluso il concorso colposo della danneggiata e del suo familiare; violazione degli artt. 1304, 1965 e 2055 c.c. per non avere detratto dal danno la quota riferibile ad altri coobbligati che avevano transatto. Con il ricorso incidentale il professionista convenuto censurava, tra l’altro, la configurazione di un non meglio precisato "contratto di tutela", deducendo nullità, carenza di prova del contratto, insussistenza del nesso causale, concorso di colpa della danneggiata, imprevedibilità del danno e erronea pronuncia sulle quote di responsabilità.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca, ritenendo corretta la statuizione di responsabilità contrattuale e aquiliana della banca per avere dato corso a operazioni sui rapporti della cliente connotate da anomalia ictu oculi e non rispondenti ai suoi interessi, senza una specifica preventiva informazione della cliente. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, censurando la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui aveva individuato l’esistenza e il contenuto di un rapporto/contratto professionale di "tutela" tra la cliente e i professionisti senza sufficiente puntualizzazione della natura, causa e contenuto delle obbligazioni assunte, con formulazione contraddittoria e carente. È stato dichiarato infondato il primo motivo incidentale e assorbiti gli altri. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per valutare la correttezza e la cooperazione nell’esecuzione del rapporto e gli obblighi di protezione dell’intermediario
richiamato in tema di diligenza dell’"accorto banchiere"
invocato per il concorso colposo del danneggiato, ritenuto inammissibile o comunque non decisivo nel caso concreto
richiamato con riferimento agli effetti della transazione e alla questione della quota ideale di debito dei coobbligati
richiamato in relazione alla buona fede nell’esecuzione del rapporto bancario
richiamato per gli obblighi del mandatario, evocati in via analogica rispetto agli obblighi di protezione
richiamato per gli obblighi della banca nell’esecuzione delle operazioni affidatele
richiamato in relazione alla transazione intervenuta con altri coobbligati
richiamato per la responsabilità aquiliana da cooperazione colposa nell’illecito
richiamato per la solidarietà tra autori del danno
evocato per qualificare, in ipotesi, il rapporto professionale come prestazione d’opera intellettuale
richiamato nel motivo incidentale sulla prova del contratto
richiamato nel motivo incidentale sulla prova presuntiva
richiamato nel motivo incidentale sulla prova presuntiva
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza
richiamato per lamentare ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
richiamato in relazione alla possibilità di precisare o modificare la domanda nella fase di trattazione
richiamato nel motivo incidentale ma non decisivo
richiamato nel motivo incidentale per la fonte dell’obbligazione
richiamato nel motivo incidentale per la nozione di contratto
richiamato nel motivo incidentale per l’autonomia contrattuale
richiamato nel motivo incidentale per i requisiti del contratto
richiamato nel motivo incidentale per l’oggetto del contratto
richiamato nel motivo incidentale per la buona fede contrattuale
richiamato nel motivo incidentale per la rappresentanza
richiamato nel motivo incidentale per la nullità del contratto
richiamato nel motivo incidentale sul nesso causale penale
richiamato nel motivo incidentale sul nesso causale penale
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
menzionato nel dispositivo finale in relazione agli adempimenti economici processuali
Massime di principio
- La banca non è tenuta a un controllo generale e continuo sulla regolarità di ogni operazione disposta dal cliente, ma deve rifiutare l’esecuzione o informare preventivamente il cliente quando la singola operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente ai suoi interessi.
- L’obbligo di protezione dell’intermediario sorge solo al ricorrere congiunto dell’anomalia manifesta dell’operazione e della sua estraneità all’interesse del cliente; la valutazione deve riferirsi a specifiche operazioni e non si estende automaticamente a tutte quelle successive.
- L’assolvimento dell’obbligo informativo, nei casi di operazioni anomale, richiede una previa e specifica informazione del cliente: non basta l’invio successivo di estratti conto o comunicazioni riepilogative.
- La violazione degli obblighi di protezione da parte della banca può integrare sia responsabilità contrattuale sia responsabilità aquiliana da cooperazione colposa nell’illecito del terzo.
- Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. non può essere fondato su affermazioni fattuali non accertate dal giudice di merito o non trattate nella sentenza impugnata; la censura di violazione di legge non può trasformarsi in rivalutazione del fatto.
- Nel giudizio di responsabilità del professionista, la modifica della domanda che specifichi meglio il contenuto dell’inadempimento, restando immutata la vicenda sostanziale dedotta, costituisce emendatio libelli e non mutatio libelli.
- Quando si allega l’inadempimento di un rapporto professionale atipico o complesso, il giudice deve indicare con precisione natura, causa e contenuto delle obbligazioni assunte, altrimenti la motivazione è insufficiente o contraddittoria.
- La solidarietà tra autori del danno non opera automaticamente quando le condotte appartengano a segmenti temporali e causali distinti e autonomi; in tal caso occorre verificare separatamente l’imputazione del danno a ciascun gruppo di condotte.
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