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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32201/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge in relazione al computo della recidiva ai fini della determinazione della pena. In sostanza, la censura riguardava il trattamento sanzionatorio e la valorizzazione della recidiva nella dosimetria della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito in sede di legittimità. Ha ricordato che la determinazione della pena è frutto di un giudizio di fatto del giudice di merito, sindacabile solo se la motivazione sia mancante, meramente apparente, illogica o contraddittoria, mentre nella specie la sentenza impugnata aveva indicato in modo puntuale gli elementi ritenuti sintomatici di maggiore pericolosità dell'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di evasione, per il quale la condanna di merito era stata confermata.

  • art. 133 c.p.

    Parametri del giudizio di commisurazione della pena che il giudice di merito può valorizzare nella motivazione del trattamento sanzionatorio.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non determinata senza colpa del ricorrente, è dovuto il pagamento della somma alla Cassa delle ammende; nella specie la Corte ha escluso l'assenza di colpa.

Massime di principio

  • In tema di trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena costituisce espressione di un giudizio di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • La motivazione sulla commisurazione della pena è sufficiente quando dia conto, anche per relationem, degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • La doglianza che si risolva in una contestazione del merito della valutazione del giudice sulla maggiore pericolosità dell'imputato è inammissibile in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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