Cassazione Penale, Ordinanza n. 05386/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Cagliari aveva confermato la condanna dell'imputato per una pluralità di reati: truffa, alcuni reati tributari, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, tutti commessi in un arco temporale che copre più annualità e più società riferibili all'imputato. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi. Con il primo si deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sub capo A, sostenendo in sostanza che la condotta integrasse solo un inadempimento contrattuale. Con il secondo si lamentava violazione di legge in relazione agli artt. 2639 c.c., 192 c.p.p. e 27 Cost., contestando la riconducibilità della responsabilità all'amministratore di fatto. Con il terzo si denunciava violazione di legge in relazione agli artt. 2639 c.c. e 648-ter.1 c.p., censurando l'affermazione di responsabilità per autoriciclaggio e, più in generale, la ricostruzione della confusione patrimoniale tra la società indicata in atti e altre società riferibili all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico per difetto di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso il mero inadempimento contrattuale valorizzando condotte artificiose e fraudolente. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui l'amministratore di fatto è gravato degli stessi doveri dell'amministratore di diritto e risponde penalmente dei comportamenti a lui addebitabili, anche in caso di inerzia consapevole e colpevole. Il terzo motivo è stato qualificato come genericamente proposto e comunque manifestamente infondato, perché non si confrontava con il decisivo rilievo della confusione patrimoniale tra società e con gli elementi documentali e testimoniali richiamati dai giudici di merito. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per il capo A; la Corte valorizza che la condotta non integrava un mero inadempimento contrattuale ma era connotata da modalità artificiose e fraudolente, compatibili con la truffa.
l'amministratore di fatto è soggetto all'intera gamma dei doveri dell'amministratore di diritto e può rispondere penalmente dei fatti addebitabili alla gestione societaria.
invocato dalla difesa, ma ritenuto inconferente nel motivo perché non efficacemente confrontato con la motivazione di merito.
art. 27 Cost.
invocato dalla difesa a sostegno della censura di responsabilità personale, senza trovare accoglimento.
richiamato come base della responsabilità omissiva dell'amministratore di fatto che consapevolmente e colpevolmente ometta di impedire gli illeciti.
norma incriminatrice richiamata per due capi di imputazione relativi a omessa dichiarazione.
norma incriminatrice richiamata per la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, L.F.
norma incriminatrice richiamata per due capi di bancarotta fraudolenta.
norma incriminatrice richiamata per il capo di autoriciclaggio; la Corte reputa generica e infondata la censura che la investe.
utilizzato dalla giurisprudenza richiamata per affermare la responsabilità omissiva dell'amministratore di fatto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, specie se questa è articolata e puntuale.
- La condotta che presenti modalità artificiose e fraudolente può integrare il delitto di truffa e non essere degradata a mero inadempimento contrattuale.
- L'amministratore di fatto, ai sensi dell'art. 2639 c.c., assume la stessa posizione di garanzia e gli stessi doveri dell'amministratore di diritto, con conseguente possibile responsabilità penale anche per condotte omissive consapevoli.
- In tema di responsabilità dell'amministratore di fatto, la consapevole inerzia rispetto a operazioni illecite può rilevare come forma di partecipazione penalmente rilevante, secondo la regola dell'art. 40, comma 2, c.p.
- Le censure relative alla sussistenza del reato di autoriciclaggio non sono ammissibili se non si confrontano con il dato decisivo della confusione patrimoniale e con gli elementi documentali e testimoniali valorizzati nei giudizi di merito.
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