Cassazione Penale, Sentenza n. 31776/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine per i delitti di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 e all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p., connessi all'ottenimento di somme a titolo di reddito di cittadinanza. Il ricorso deduceva: l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., sostenendo che il giudizio di appello fosse stato deciso oltre il termine applicabile; la violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., per avere la Corte territoriale fondato la responsabilità su elementi presuntivi privi di gravità, precisione e concordanza; la manifesta illogicità della motivazione riguardo alle movimentazioni bancarie, ai rapporti societari, ai redditi, agli immobili e alla ritenuta predisposizione di uno schermo patrimoniale; l'erronea applicazione dell'art. 640 c.p., in rapporto alla disciplina del reddito di cittadinanza, sostenendo che la procedura di erogazione fosse automatica e non consentisse un'induzione in errore dell'amministrazione, con conseguente esclusione anche del dolo; infine, l'abolitio criminis del delitto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, a seguito dell'art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, con dedotta applicazione retroattiva della lex mitior. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo e inammissibili gli altri. Quanto all'improcedibilità, ha stabilito che, per la parte relativa alla domanda del 28 gennaio 2020, il termine di appello era di tre anni, poiché l'impugnazione era stata proposta entro il 31 dicembre 2024, mentre per la domanda del 6 settembre 2019 operava la prescrizione, non ancora maturata. Le censure sulla prova e sulla motivazione sono state ritenute dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, e comunque non adeguatamente confrontate con la motivazione articolata delle sentenze di merito. La Corte ha inoltre ritenuto sussistenti condotte artificiose positive, oltre a omissioni e dichiarazioni false, idonee a indurre in errore l'amministrazione nell'erogazione del beneficio. Infine, ha escluso l'abolitio criminis retroattiva, ritenendo valida la disciplina transitoria che mantiene l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi durante il periodo di efficacia della normativa sul reddito di cittadinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., perché il termine applicabile al giudizio di appello era di tre anni e la sentenza era stata pronunciata entro tale termine. Ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla valutazione delle prove e sulla manifesta illogicità della motivazione, poiché miravano a una nuova lettura del materiale probatorio e non si confrontavano specificamente con la motivazione delle sentenze conformi di merito. Ha considerato inammissibile anche la censura relativa alla truffa, rilevando che l'imputato avrebbe posto in essere non solo omissioni informative, ma anche dichiarazioni false e condotte artificiose consistenti nella movimentazione delle disponibilità bancarie e nell'intestazione di immobili a società, condotte ritenute idonee a indurre in errore l'amministrazione. Ha infine escluso l'abolitio criminis retroattiva dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, in ragione della disciplina che conserva l'applicazione delle sanzioni per i fatti commessi durante il periodo di efficacia della normativa. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
La fattispecie penale relativa all'indebita percezione del reddito di cittadinanza è applicabile ai fatti commessi durante il periodo di efficacia della disciplina, secondo la disciplina transitoria successiva.
La truffa può configurarsi quando, per ottenere l'erogazione del beneficio, l'interessato non si limita a omettere informazioni, ma rende dichiarazioni false e pone in essere condotte artificiose idonee a indurre in errore l'amministrazione.
Per i procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1° gennaio 2020, con impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024, il termine di improcedibilità del giudizio di appello è quello previsto dalla disciplina transitoria, pari a tre anni.
art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021, n. 134
Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.
La norma transitoria determina in tre anni il termine di improcedibilità applicabile al giudizio di appello nel caso esaminato.
La censura relativa alla gravità, precisione e concordanza degli elementi probatori non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito e deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
I rigorosi limiti del giudizio di cassazione impediscono una nuova valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito, salvo vizi motivazionali rilevanti nei limiti consentiti dalla legge.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
L'abrogazione della fattispecie di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 è accompagnata dalla salvezza dell'applicazione delle sanzioni penali ai fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina.
La disciplina transitoria relativa all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 costituisce una deroga alla retroattività della lex mitior, ritenuta giustificata e non irragionevole.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
La nuova incriminazione relativa agli analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza coordina temporalmente la cessazione della precedente disciplina penale.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel regime transitorio previsto per i procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1° gennaio 2020, quando l'impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024, il termine di improcedibilità del giudizio di appello è di tre anni; la sentenza pronunciata entro tale termine non è improcedibile ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sollecita una diversa valutazione di documenti, movimentazioni finanziarie, rapporti societari o altri elementi già analizzati dai giudici di merito, quando non individua un vizio motivazionale rilevante nei limiti del giudizio di legittimità.
- La motivazione conforme dei giudici di merito, articolata su numerosi elementi documentali, contabili e finanziari, non può essere validamente censurata mediante il richiamo generico alla natura presuntiva della prova, senza un effettivo confronto con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata.
- Ai fini della configurabilità della truffa per ottenere un beneficio pubblico, l'induzione in errore può derivare da una combinazione di omissioni informative, dichiarazioni false e condotte artificiose positive, anche quando il procedimento amministrativo preveda l'erogazione sulla base della domanda e di controlli successivi.
- L'abrogazione di una fattispecie penale relativa all'indebita percezione del reddito di cittadinanza non determina automaticamente l'applicazione retroattiva della lex mitior ai fatti commessi durante il periodo di efficacia della norma, quando la disciplina abrogatrice conserva espressamente l'applicazione delle sanzioni penali per tali fatti e tale scelta è sorretta da una giustificazione plausibile e non irragionevole.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando non risultano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31756/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31758/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31759/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31760/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31761/2026 del 24/08/2026
- Sentenza penale · 24 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31763/2026 del 24/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →