Cassazione Civile, Ordinanza n. 09348/2025 del 09/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da un'azione revocatoria promossa da una società di leasing, quale creditrice garantita da fideiussione prestata dalla società debitrice, contro due cessioni di partecipazioni sociali: una cessione del 50% della partecipazione detenuta in una società immobiliare a favore di una società collegata al medesimo gruppo familiare, e una cessione del 10% di una partecipazione in una società agricola a favore di una componente della stessa famiglia. Il creditore assumeva che tali atti avessero sottratto beni alla garanzia patrimoniale e fossero stati compiuti in pregiudizio delle sue ragioni. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo provati l'eventus damni e la scientia damni anche mediante presunzioni, valorizzando il legame familiare e societario tra cedente e acquirenti, la mancata prova di reali esigenze economiche dell'operazione e la differenza tra il prezzo di cessione e quello di una precedente trattativa con terzi. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2729 c.c.: sostenevano che non fosse dimostrata una reale modifica in peius del patrimonio della debitrice, che le quote avessero valore pressoché nullo e che il giudice di merito avesse tratto l'eventus damni da un ragionamento presuntivo illogico e non fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, oltre a contestare la conoscenza del pregiudizio da parte degli acquirenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., osservando che la corte territoriale aveva fondato l'eventus damni su una pluralità di elementi indiziari valutati complessivamente: mutamento del patrimonio del debitore, mancanza di prova di altri beni aggredibili o della conservazione della liquidità ricavata, assenza di dimostrazione della reale finalità economica addotta per le cessioni e sproporzione tra il prezzo delle vendite e quello emerso in altra trattativa. Ha inoltre affermato che la censura dei ricorrenti mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che il controllo sulla prova presuntiva non può essere trasformato in un nuovo giudizio sul fatto, essendo sufficiente che il ragionamento inferenziale sia plausibile e non illogico. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La revocatoria ordinaria è stata ritenuta correttamente applicata sulla base della prova dell'eventus damni e della consapevolezza del pregiudizio, desunti anche per presunzioni.
Richiamato come effetto dell'azione revocatoria in relazione all'inefficacia degli atti dispositivi verso il creditore.
La prova per presunzioni può fondarsi su una pluralità di indizi valutati complessivamente; il controllo di legittimità non consente una diversa ricostruzione del fatto salvo vizio logico o giuridico della presunzione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge può essere denunciata se il giudice di merito reputa grave, precisa o concordante una presunzione che non lo sia, ma non quando si contesti solo la ricostruzione dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Nel vigore della sua attuale formulazione, il vizio di motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorso è stato trattato secondo il rito camerale accelerato; la Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta del consigliere delegato.
La trattazione in camera di consiglio è avvenuta a seguito della richiesta dei ricorrenti dopo la proposta di definizione accelerata.
Richiamato in relazione alla questione di incompatibilità del consigliere delegato, esclusa dalle Sezioni Unite.
Richiamato per escludere un profilo di incompatibilità nella composizione del collegio giudicante.
Applicata la condanna al pagamento di una somma equitativa per responsabilità processuale aggravata.
Disposta la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Richiamata come modifica all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni può essere provato anche per presunzioni, mediante una pluralità di indizi valutati complessivamente e non atomisticamente.
- La censura in cassazione del ragionamento presuntivo del giudice di merito è ammissibile solo se si denuncia un vizio logico o giuridico della presunzione; non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Per gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il sorgere del credito, la scientia damni può essere desunta anche indirettamente da elementi oggettivi, come il legame familiare o societario tra disponente e acquirente, quando rendano altamente plausibile la conoscenza del pregiudizio.
- Il fatto che il bene oggetto di disposizione sia stato ceduto a un prezzo inferiore rispetto ad altre trattative o rispetto al valore al quale lo stesso disponente lo aveva in precedenza collocato costituisce un elemento indiziario idoneo a sostenere la prova presuntiva del pregiudizio alle ragioni creditorie.
- In cassazione, la deduzione di una violazione dell'art. 2729 c.c. non può risolversi nella mera contestazione della gravità, precisione o concordanza degli indizi secondo una diversa lettura dei fatti, ma deve evidenziare l'erroneità del criterio inferenziale adottato dal giudice di merito.
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