Cassazione Penale, Ordinanza n. 35369/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per la violazione dell'art. 7, comma 15-bis, del Codice della strada, in relazione all'art. 81 c.p. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In concreto, i giudici di merito avevano ritenuto che l'imputato fosse stato sorpreso da un ufficiale di polizia giudiziaria mentre svolgeva attività di parcheggiatore abusivo su suolo pubblico, senza autorizzazione; la corresponsione di somme di denaro da parte degli automobilisti è stata ritenuta irrilevante perché non elemento richiesto dalla fattispecie. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva valorizzato la personalità negativa desunta dai precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo delle censure già formulate in appello e non confrontato in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti decisivi tra quelli di cui all'art. 133 c.p. La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato quale norma concorrente rispetto alla contestazione principale, senza specificazioni ulteriori nel testo
art. 7, comma 15-bis, Codice della strada
norma incriminatrice della condotta di parcheggiatore abusivo su suolo pubblico senza autorizzazione
elenca gli elementi che il giudice può valorizzare nel giudizio sulle attenuanti generiche, potendo sceglierne anche uno solo ritenuto prevalente
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre i motivi di appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La condotta di parcheggiatore abusivo può essere integrata dalla mera esecuzione di attività riconducibili al parcheggio su suolo pubblico senza autorizzazione, essendo irrilevante la materiale corresponsione di somme di denaro ove la norma incriminatrice non la richieda come elemento costitutivo.
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, potendo motivare richiamando quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice valorizzi anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché idoneo a fondare in modo non illogico la decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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