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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20538/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzo beneficiario)

La controversia

Il fallimento di una società di fatto, già dichiarata fallita insieme ai singoli soci, aveva agito per far dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. due donazioni immobiliari compiute in sequenza: una prima donazione del 18 maggio 2012, con cui un soggetto aveva trasferito la nuda proprietà di un immobile al fratello, e una seconda donazione del 22 dicembre 2015, con cui quest'ultimo aveva trasferito il bene al figlio del primo disponente. La pretesa era finalizzata a tutelare un credito derivante, secondo l'impostazione dell'attore, da una obbligazione risarcitoria o contrattuale collegata a una scrittura dell'11 febbraio 2011 e al successivo comportamento del debitore che si era posto nell'impossibilità di adempiere. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile per preteso difetto originario di litisconsorzio necessario non sanabile; in appello, invece, la corte territoriale aveva ritenuto correttamente integrato il contraddittorio, aveva qualificato l'azione come revocatoria ordinaria e aveva dichiarato l'inefficacia delle donazioni. Il fallimento ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione: lamentava che la corte d'appello avesse accolto la revocatoria facendo leva su un credito diverso da quello allegato in citazione, cioè su un credito fondato sulla scrittura del 2011 e sulla sua esigibilità per effetto dell'avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., anziché sul credito risarcitorio dedotto dall'attore; sosteneva quindi che il giudice d'appello avesse sostituito la causa petendi e attribuito un bene della vita diverso da quello domandato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di ultrapetizione, osservando che la corte di merito aveva esaminato la domanda nei limiti dei fatti dedotti e allegati dall'attore, senza mutarne i fatti costitutivi. La riqualificazione del credito da tutelare in revocatoria come credito derivante dalla scrittura dell'11 febbraio 2011 non integrava violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti e di individuare la norma applicabile, purché non sostituisca la domanda con un'altra fondata su fatti diversi. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata restava comunque ancorata al pregiudizio arrecato al credito originario e alla consapevolezza del disponente circa la dannosità dell'atto, sicché la decisione non era viziata da ultrapetizione. Non sono state liquidate spese in cassazione, per mancata attività difensiva degli intimati. È stato dato atto, infine, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta per rendere inefficaci gli atti di disposizione del debitore pregiudizievoli per il creditore.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel contenzioso di merito sul litisconsorzio necessario e sull'integrazione del contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice sostituisce la domanda con una diversa, modificando i fatti costitutivi o fondandosi su fatti non allegati; non quando qualifica diversamente i fatti dedotti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 1359 c.c.

    La condizione sospensiva può considerarsi avverata se il suo mancato avveramento dipende da comportamento imputabile alla parte interessata.

  • art. 1988 c.c.

    La promessa unilaterale di pagamento esonera il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, nei limiti indicati dalla sentenza d'appello.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come base dell'asserita responsabilità contrattuale del debitore per impossibilità di adempimento.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato in via subordinata come fondamento di responsabilità aquiliana per il danno asseritamente arrecato ai creditori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria il credito da tutelare può anche essere condizionato, non liquido o non ancora definitivamente accertato, purché la sua allegazione non sia meramente pretestuosa.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti dedotti e individuare un diverso fondamento normativo della pretesa senza incorrere in ultrapetizione, a condizione che restino immutati i fatti costitutivi allegati a base della domanda.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non si configura quando la sentenza affronta una questione comunque compresa nel perimetro fattuale e argomentativo introdotto dalle parti, ma solo quando viene sostituita la domanda originaria con una diversa realtà fattuale.
  • Ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente la consapevolezza del disponente della possibile lesione della garanzia patrimoniale del creditore; non è necessario provare una specifica intenzione di nuocere ai creditori.
  • La condizione apposta a un'obbligazione può essere considerata avverata, ex art. 1359 c.c., se il suo mancato avveramento dipende dall'attività imputabile al debitore che ha reso impossibile la realizzazione dell'evento condizionante.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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