Cassazione Civile, Ordinanza n. 08748/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un ruolo esattoriale e una cartella di pagamento per crediti tributari, deducendo prescrizione e mancata notifica; la CTP aveva accolto il ricorso e condannato Roma Capitale alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. Prima della definizione dell’appello, il difensore aveva promosso ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese liquidate in primo grado. La CTR, in sede di ottemperanza, aveva ordinato a Roma Capitale di pagare all’avvocato euro 100,00 oltre spese forfettarie e accessori, liquidando però le spese del giudizio di ottemperanza in euro 100,00. L’avvocato ha impugnato tale capo deducendo violazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe liquidato il compenso in modo omnicomprensivo e non per fasi, con importo inferiore ai parametri minimi di legge senza adeguata motivazione sulle ragioni della riduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che, per le liquidazioni giudiziali successive alla modifica del 2018, il giudice non può scendere sotto le soglie minime parametrali applicabili al valore della causa, e che la liquidazione omnicomprensiva non può tradursi in un compenso inferiore al minimo consentito per una o più fasi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente per un nuovo esame della liquidazione delle spese, oltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
beneficio della distrazione
richiamato solo per indicare che le spese del giudizio di merito erano state liquidate in favore del difensore antistatario
richiamato per affermare l’immediata esecutività della sentenza di primo grado anche se non passata in giudicato
richiamato quale base della procedura di ottemperanza nel processo tributario
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
i compensi devono essere commisurati ai parametri tabellari; nel testo applicabile, la liquidazione non può scendere sotto i minimi parametrali applicabili
ha modificato l’art. 4 del d.m. 55/2014 e ha eliminato l’espressione "di regola", con effetto di rafforzare l’inderogabilità dei minimi
richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese nel processo tributario
invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 13 l. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato quale base dei parametri dei compensi forensi
art. 7 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per l’applicabilità del decreto alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore
art. 18 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
nel testo applicabile, i compensi per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi per ogni attività inerente l’affare
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 147
richiamato per la successiva modifica dei parametri e per la soppressione delle parole "di regola"
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale dei compensi professionali, il giudice deve attenersi ai parametri vigenti al momento della liquidazione, se la prestazione non è ancora integralmente esaurita a quella data.
- Quando la disciplina parametrale prevede soglie minime, la liquidazione non può essere fissata al di sotto di tali minimi, neppure se motivata, salvo diversa convenzione tra le parti.
- La liquidazione omnicomprensiva delle spese processuali è legittima solo se il compenso complessivo rispetta i parametri minimi applicabili; non è sufficiente che l’importo globale sia astrattamente compatibile con alcune fasi se altre risultano liquidate sotto minimo.
- La riduzione del compenso professionale entro il perimetro tabellare rientra nella discrezionalità del giudice; quando però si scende oltre la soglia minima consentita, la statuizione è illegittima.
- Il principio di inderogabilità dei minimi parametrali è compatibile con il diritto dell’Unione europea, in quanto non esclude di per sé la natura statale della disciplina tariffaria adottata e controllata dall’autorità pubblica.
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