Cassazione Civile, Ordinanza n. 10805/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto. La decisione di appello, che aveva rigettato la domanda di indennizzo/corrispettivo per l’uso esclusivo dell’immobile, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (occupanti)
La controversia
La controversia riguarda un immobile ad uso commerciale sito in Ceglie Messapica, del quale il dante causa dei ricorrenti era comproprietario per 1/3 iure hereditatis. Gli eredi hanno chiesto la condanna degli occupanti al pagamento di un’indennità/corrispettivo per la disponibilità esclusiva del bene, sostenendo che gli stessi ne avessero goduto senza corrispondere alcun indennizzo. In primo grado la domanda era stata accolta. In appello, invece, è stata riformata la decisione e la domanda è stata rigettata, sul rilievo che il godimento esclusivo del bene traeva origine da un contratto di comodato con il padre dei resistenti e, in ogni caso, che l’indennità per l’uso esclusivo del bene comune presuppone la manifestazione, da parte del comproprietario escluso, della volontà di utilizzare direttamente il bene, circostanza ritenuta insussistente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1102, 1803 e 1021 c.c., per avere la Corte d’appello fondato la decisione su un preteso comodato e non su un diritto d’uso; 2) violazione degli artt. 101 e 183 c.p.c. per mancata attivazione del contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio; 3) violazione dell’art. 1102 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la volontà di utilizzare il bene poteva desumersi dalla missiva del 28.6.2010, dalle ridotte dimensioni del locale e dalla richiesta di assegnazione nel giudizio di divisione; 4) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’appello valorizzato un tema relativo alla proprietà esclusiva del bene dopo la divisione; 5) violazione degli artt. 101 e 183 c.p.c. per mancato contraddittorio sulla medesima questione. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il primo motivo fondato su un errore circa il contenuto dell’atto di appello e quindi su un errore di fatto processuale; ha poi ritenuto inammissibili il terzo motivo per difetto di specificità, per improprio richiamo all’art. 115 c.p.c., per mancato confronto con la ratio decidendi e per inidoneità delle censure ex art. 360 n. 5 c.p.c.; e ha considerato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché la questione sulla proprietà esclusiva del bene era stata trattata solo incidentalmente e non costituiva ratio decidendi.
Norme richiamate
Il motivo che denuncia ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se la censura non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
Il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio va garantito, ma la censura è inammissibile se la questione contestata non ha costituito effettiva ratio decidendi o se il motivo è formulato in modo non autosufficiente.
Richiamato insieme all’art. 101 c.p.c. come parametro di leale instaurazione del contraddittorio sulle questioni nuove o rilevate d’ufficio.
L’uso esclusivo del bene comune da parte di un partecipante non comporta automaticamente un’obbligazione indennitaria verso gli altri; è necessario che il comproprietario escluso abbia manifestato la volontà di utilizzare direttamente il bene e ne sia stato impedito.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione del titolo di godimento come comodato; la Corte non entra nel merito della norma, ma dichiara inammissibile la censura perché fondata su un errore di fatto processuale.
Richiamato dai ricorrenti come disciplina del diritto d’uso, ma la Corte ritiene la censura non ammissibile perché il contenuto dell’atto di appello risultava diverso.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o ignora quelle introdotte; non basta la diversa valutazione del materiale probatorio.
Richiamato per chiarire che la ponderazione delle prove e l’attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune risultanze rispetto ad altre attiene alla valutazione del materiale probatorio e non integra violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è inammissibile se la censura non si correla correttamente alla decisione impugnata o mira a un riesame del merito.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza o del procedimento va dedotta in modo specifico e riferito alla reale motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non sono deducibili omissioni di argomentazioni, deduzioni o valutazioni probatorie.
art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non contengono specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata o introducono questioni nuove non trattate in appello.
Richiamato per definire il fatto decisivo ai fini del vizio motivazionale come fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo.
L’errore sul contenuto di un atto processuale, quando si controverta sul fatto processuale stesso, va semmai fatto valere con revocazione e non con ricorso per cassazione.
Norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura fondata su una erronea ricostruzione del contenuto di un atto processuale non integra normalmente violazione di legge, ma può configurare errore di fatto processuale denunciabile, se del caso, con revocazione.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o dichiari di non dover osservare la regola di decisione sulla base delle prove introdotte; non basta contestare la diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non valutato dal giudice, non essendo sufficienti argomentazioni difensive, elementi istruttori o richieste di rivalutazione del merito.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; motivi che non colpiscono la reale base decisoria, o introducono questioni nuove, sono inammissibili.
- In materia di uso esclusivo del bene comune, il comproprietario che lo utilizza in via esclusiva non è tenuto automaticamente a corrispondere un’indennità agli altri partecipanti: occorre la previa manifestazione, da parte del comproprietario escluso, della volontà di godere direttamente del bene e il conseguente impedimento.
- La mera pretesa di un corrispettivo per l’occupazione del bene non equivale, di per sé, alla richiesta di utilizzo diretto del bene comune, quando la domanda giudiziale sia indirizzata solo al ristoro economico.
- Una motivazione che contenga affermazioni solo incidentali su un tema non posto a base del decidere non può essere aggredita come ratio decidendi ai fini dell’art. 112 c.p.c. o della violazione del contraddittorio.
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