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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29139/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dalla declaratoria di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale di Napoli su ricorso di una creditrice e confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello. La società dichiarata fallita ha impugnato la decisione di reclamo con sette motivi di ricorso per cassazione. In sintesi, ha dedotto: carenza di ius postulandi del difensore della creditrice istante; difetto di autorizzazione del comitato dei creditori per il rilascio della procura da parte del liquidatore giudiziale; carenza di legittimazione del liquidatore giudiziale per atti asseritamente eccedenti il piano concordatario; errori nella valutazione della sentenza che aveva riconosciuto il credito della creditrice e nell'esclusione di presunte anomalie; insussistenza dello stato di insolvenza; omesso esame di fatti decisivi relativi alla mancata presentazione di una domanda di concordato da parte della ricorrente; omesso esame delle richieste istruttorie e della pretesa compensazione tra crediti. La resistente ha depositato controricorso, mentre il fallimento intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici, confusi e in larga parte meramente devolutivi del merito, perché tendevano a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito e a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Ha inoltre affermato che i motivi di omesso esame non rispettavano i requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e che, quanto ai profili specifici, la Corte territoriale aveva correttamente esaminato la legittimazione attiva della creditrice istante, la rilevanza del credito azionato e la sussistenza dello stato di insolvenza. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del modo e del tempo in cui è stato discusso e della sua decisività; non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Impone l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti richiamati a sostegno del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiede il deposito dei documenti necessari e l'osservanza degli oneri di specificazione del ricorso.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato anche sotto questo profilo, poiché la Corte d'appello aveva già deciso conformemente a principi consolidati.

  • art. 182 l.fall.

    Richiamato per fondare la legittimazione del liquidatore giudiziale nel concordato preventivo liquidatorio.

  • art. 185 l.fall.

    Richiamato, insieme all'art. 182 l.fall., per riconoscere i poteri del liquidatore giudiziale.

  • art. 2487 c.c.

    Il liquidatore è investito del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.

  • art. 2489 c.c.

    Conferma i poteri del liquidatore di porre in essere gli atti necessari alla liquidazione.

  • art. 6 l.fall.

    Per la legittimazione del creditore istante è sufficiente un accertamento incidentale del credito, non essendo necessario un definitivo accertamento giudiziale.

  • art. 5 l.fall.

    Lo stato di insolvenza va desunto dall'incapacità strutturale e non transitoria dell'impresa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali.

  • art. 15 l.fall.

    Il mancato pagamento di un credito non inferiore a euro 30.000 può fondare induttivamente la prova dello stato di insolvenza.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure sulla violazione di tale norma sono state considerate inammissibili o meramente meritale, non traducendosi in un vizio denunciabile se non nei limiti rigorosi ammessi dalla giurisprudenza.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata reputata una contestazione della valutazione di merito delle prove, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisasse una reale violazione rilevante in cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Citato tra le norme invocate nel motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 101 c.p.c.

    Citato dalla ricorrente nel quarto motivo; la Corte non ha ravvisato vizi rilevanti in relazione al contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Citato dalla ricorrente nel quarto motivo; la doglianza è stata ritenuta inidonea a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere carenze di legittimazione, senza accoglimento.

  • art. 2093 c.c.

    Citato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 2385 c.c.

    Citato dalla ricorrente nel quarto motivo, senza rilievo ai fini della decisione.

  • art. 16 l.fall.

    Citato dalla ricorrente nel quarto motivo, senza incidenza sulla decisione.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo, senza che la Corte ne abbia tratto conseguenze favorevoli.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo, senza accoglimento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non è consentito riversare in sede di legittimità l'intero materiale del giudizio di merito per ottenere una nuova valutazione dei fatti.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico, del dato probatorio da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; la mancata considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito valore di prova a elementi non dedotti o abbia disatteso regole legali di valutazione; non è ammessa come mezzo surrettizio per contestare il merito della decisione.
  • Ai fini della legittimazione del creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento non è necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito: è sufficiente un accertamento incidentale compiuto dal giudice della procedura.
  • Quando il credito del ricorrente sia già stato accertato con sentenza di cognizione piena, il giudice fallimentare può limitarsi a verificare l'assenza di significative anomalie della decisione presupposta.
  • Lo stato di insolvenza dell'imprenditore si desume dall'impossibilità strutturale e non meramente transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali; l'indagine sulla causa del dissesto o sulla riferibilità dei debiti è, in linea generale, irrilevante.
  • Il mancato pagamento di un credito di importo non inferiore alla soglia prevista dalla legge può costituire indizio sufficiente, in concorso con gli altri elementi, per accertare lo stato di insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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