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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15140/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine dalla richiesta di un imprenditore artigiano che aveva consegnato somme allo studio di un ragioniere/professionista affinché fossero versate per il pagamento di oneri fiscali e contributivi, somme che sarebbero invece rimaste nella disponibilità del professionista e della coniuge che collaborava nello studio. L'attore chiedeva l'accertamento delle somme consegnate e non versate, la condanna al risarcimento per grave inadempimento del mandato professionale e per fatto illecito nella gestione delle somme, nonché la revocatoria ex art. 2901 c.c. di una donazione immobiliare compiuta dalla coniuge in favore della figlia. In primo grado il tribunale accolse sia la domanda risarcitoria sia quella revocatoria. In appello, la corte territoriale dichiarò tardivo e quindi inammissibile l'appello della figlia, rigettò quello della coniuge e confermò la condanna solidale. Nel ricorso per cassazione la coniuge deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la corte avesse trascurato prove testimoniali e dichiarazioni da cui sarebbe emerso che ella non gestiva i versamenti né aveva poteri decisionali; 2) violazione dell'art. 2055 c.c., sostenendo di non aver posto in essere alcuna condotta colposa o dolosa causalmente efficiente nella produzione del danno, poiché i pagamenti avvenivano mediante assegni intestati solo al professionista; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alla condanna alle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare il semplice omesso esame di elementi istruttori o di sollecitare una nuova valutazione del merito; inoltre la censura non si confrontava con la doppia conforme. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. richiede soltanto l'imputabilità del fatto dannoso a più persone, anche con condotte autonome e titoli diversi, e che il giudice di merito aveva accertato in fatto la corresponsabilità della ricorrente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile come privo di reale svolgimento argomentativo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio è configurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione; non consente di censurare il mancato esame di singoli elementi istruttori o di ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito conserva il prudente apprezzamento delle prove; in cassazione non è consentita una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La censura sul vizio motivazionale non può prescindere dal confronto con la doppia conforme e dalla dimostrazione che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.

  • art. 2055 c.c.

    La solidarietà tra autori del fatto dannoso presuppone soltanto che il danno sia imputabile a più persone; è sufficiente un unico evento dannoso riferibile causalmente a condotte autonome, anche con titoli di responsabilità diversi.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato come parametro della causalità materiale per la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese richiede una effettiva e autonoma argomentazione; in mancanza il motivo è un non motivo.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato nel fatto come base della domanda revocatoria avente a oggetto una donazione immobiliare pregiudizievole per il creditore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato sulla mancata considerazione di singoli mezzi istruttori o di una diversa lettura delle prove, perché in cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve confrontarsi con le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni e dimostrare la loro diversità, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. sussiste quando il danno sia causalmente imputabile a più soggetti, anche se le condotte sono autonome e i titoli di responsabilità diversi; non è richiesta la coincidenza delle violazioni giuridiche.
  • Una censura di violazione di legge sulle spese processuali deve contenere una reale critica giuridica alla statuizione impugnata; in difetto di specifiche argomentazioni, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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