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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20412/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso per cassazione perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria. Ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 e ha compensato le spese. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, socio accomandante al 50% di una società in accomandita semplice, aveva impugnato dinanzi al giudice tributario avvisi di accertamento relativi a redditi di partecipazione non dichiarati per gli anni 2004 e 2005, sostenendo che la società si fosse estinta già nel 2002 per effetto della revoca del socio accomandatario e del mancato rinnovo della carica entro sei mesi. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato la decisione di primo grado. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il contribuente aveva resistito. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente aveva chiesto la sospensione per adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018 e l'Agenzia aveva successivamente chiesto la declaratoria di estinzione per intervenuta definizione della controversia, attestando il pagamento dovuto. Poiché entro il 31 dicembre 2020 non era stata proposta istanza di trattazione nei termini di legge e non risultava un diniego della definizione, la Corte ha rilevato l'estinzione del processo per effetto della disciplina sulla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018

    La proposizione dell'istanza di definizione agevolata consente la sospensione del processo in pendenza della procedura di definizione della controversia tributaria.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    entro il 31 dicembre 2020

    In mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto e in assenza di diniego della definizione, il processo si estingue per effetto della definizione agevolata della controversia.

  • art. 391 c.p.c.

    Resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza nei modi previsti dalla norma richiamata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito estintivo del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di legittimità, la definizione agevolata della controversia, se perfezionata e non seguita da tempestiva istanza di trattazione, determina l'estinzione del processo per effetto della disciplina speciale.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata preclude l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito della controversia.
  • Quando il processo si estingue per definizione agevolata e non emergono i presupposti per una diversa regolazione, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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