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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16329/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 29/06/2023 che aveva rigettato il reclamo ex art.30-bis legge 26/7/1975 contro il diniego, del 29/10/2022, del Magistrato di sorveglianza di Spoleto alla concessione del permesso premio. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) violazione dell'art.3 del d.l. 31/10/2022 n.162 (convertito dalla L.199/2022), sostenendo che le novità non dovessero applicarsi ai reati commessi prima dell'entrata in vigore e che la collaborazione fosse impossibile, con la conseguenza che non fosse necessaria l'istruttoria rafforzata prevista dal novellato art.4 O.P.; inoltre sosteneva che la pena per il reato associativo fosse stata integralmente espaiata; (2) violazione di varie norme dell'ordinamento penitenziario, cod. pen., Costituzione e CEDU in tema di non retroattività e divieto di applicare normativa peggiorativa, insistendo che i reati in esecuzione erano anteriori all'art.4-bis e che dunque le preclusioni non si applicavano; (3) vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di considerare le relazioni favorevoli dell'istituto, l'assenza di contatti con familiari coinvolti in vicende giudiziarie e la mancanza di elementi di pericolosità attuale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato l'art.4-bis Ordinamento penitenziario come modificato dal d.l.162/2022 convertito nella L.199/2022, in forza del principio tempus regit actum in assenza di disciplina transitoria. Il Collegio ha precisato che, oltre alla impossibilità di collaborare, il detenuto "ostativo qualificato" deve dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'assenza di concreto pericolo di ripristino di tali collegamenti, producendo elementi specifici e ulteriori rispetto alla sola buona condotta carceraria e alla mera dichiarazione di dissociazione, nonché iniziative a favore delle vittime. La Corte ha inoltre ritenuto rilevanti gli elementi riportati nella relazione della DDA (attività corrente della cosca e confederazioni, periodo di latitanza del ricorrente e possibili appoggi criminali) e la mancata prova di atti riparatori; la motivazione del Tribunale è stata considerata coerente e non viziata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. 31 ottobre 2022, n.162 (convertito nella L. 30 dicembre 2022, n.199), art.3

    Invocata dal ricorrente come norma transitoria che impedirebbe l'applicazione delle novità ai reati commessi prima dell'entrata in vigore. La Corte ha ritenuto che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, le modifiche procedurali si applicano per il principio tempus regit actum e quindi non ostano all'applicazione del novellato art.4-bis.

  • art. 4-bis Ordinamento penitenziario

    Interpretato nella versione novellata: per i reati ostativi di prima fascia il beneficio penitenziario può essere concesso solo se il detenuto dimostra l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'assenza di concreto pericolo di ripristino, allegando elementi specifici e ulteriori rispetto alla sola buona condotta e partecipazione al percorso rieducativo, adempiendo inoltre obblighi risarcitori o dimostrando l'impossibilità di adempimento.

  • principio tempus regit actum e giurisprudenza (Cass. Sez.1, n.38278 del 20/04/2023)

    Richiamato per affermare che, in assenza di norme transitorie, le norme processuali o procedurali novellate si applicano anche a procedimenti pendenti; ciò ha sostenuto l'applicabilità dell'art.4-bis novellato.

  • art. 30-bis legge 26 luglio 1975, n.354

    Norma che disciplina il reclamo esperito dal ricorrente contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza; procedimento segnalato nella vicenda.

  • art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n.152 convertito nella L. 12 luglio 1991 (aggravante)

    La Corte ha ricordato che il diniego di permesso premio può essere legittimo anche se nel giudizio di merito non è stata applicata formalmente l'aggravante, poiché il Tribunale può inferire motivazioni mafiose dalle circostanze fattuali delle condotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese del procedimento; la Corte ha disposto il pagamento delle spese da parte del ricorrente ai sensi di tale norma.

  • Norme costituzionali e CEDU invocate (art.25 Cost., artt. 2,6,7,8,14 CEDU e altre)

    Richiamate dal ricorrente in via di censura per violazione del principio di legalità e della non retroattività di norme sfavorevoli. La Corte non ha ritenuto fondata la censura alla luce dell'applicabilità procedurale delle modifiche e delle valutazioni fattuali sulla pericolosità e sui collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Massime di principio

  • In assenza di una disciplina transitoria specifica, le modifiche procedurali relative ai benefici penitenziari possono applicarsi anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore: principio tempus regit actum.
  • Per i cosiddetti detenuti ostativi la semplice buona condotta carceraria e le relazioni favorevoli dell'istituto non sono di per sé sufficienti; è necessario allegare e, se occorre, provare elementi specifici e ulteriori idonei a escludere l'esistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di loro ripristino.
  • Il giudice può desumere caratteristiche mafiose della condotta anche dall'analisi del contenuto della sentenza e dalle circostanze fattuali, anche in assenza dell'applicazione formale dell'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/1991.
  • La prova di dissociazione e di reali iniziative riparatorie verso le vittime (risarcimenti, giustizia riparativa) assume rilievo nel nuovo regime e la loro mancanza può giustificare il diniego del beneficio.
  • Segnalazioni e relazioni di DDA o altri elementi di intelligence che attestino operatività e collegamenti di clan sul territorio sono valutabili dal giudice e possono prevalere sulle attestazioni di buona condotta se indicano un concreto rischio di mantenimento o ripristino di rapporti criminali.
  • Il ricorrente ha l'onere di allegare elementi decisivi per la concessione del beneficio: l'omessa allegazione (non solo la mancanza di prova) di informazioni essenziali può determinare l'esito negativo dell'istanza.

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