Cassazione Civile, Ordinanza n. 24562/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale emesso a seguito di controllo a posteriori su quattro bollette di importazione degli anni 2013 e 2014, relative ad autovetture usate provenienti dagli Stati Uniti. L'Ufficio ha contestato il valore di transazione dichiarato, ritenendolo inferiore a quello reale sulla base di registri del Paese di esportazione, e ha conseguentemente richiesto maggiori dazi; con separato atto ha anche irrogato sanzioni. Il contribuente ha impugnato gli atti deducendo che il maggiore importo era dovuto a un'erronea dichiarazione resa dallo spedizioniere doganale statunitense, poi rettificata in diminuzione, e producendo documentazione contrattuale e ricevute di pagamento. La CTP ha accolto i ricorsi e la CTR ha rigettato gli appelli dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, sostenendo che le dichiarazioni dello spedizioniere avrebbero dovuto valere come indizi e che il contribuente non avrebbe fornito prova contraria idonea; inoltre ha censurato la valutazione di merito della CTR sulla documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, innanzitutto, che in materia di dazi doganali, quando l'autorità doganale nutra fondati dubbi sul valore dichiarato, il ricorrente avrebbe dovuto indicare i criteri di determinazione del valore in dogana secondo la sequenza e la sussidiarietà degli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale, conformemente alla giurisprudenza unionale; tali indicazioni erano del tutto mancanti nel ricorso. Ha poi osservato che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. La CTR aveva infatti ritenuto, sia pure con motivazione sintetica ma comprensibile dal contesto, che l'apparente maggior valore derivasse da una erronea dichiarazione dello spedizioniere e che la documentazione contrattuale e le ricevute di bonifico corroborassero la difesa del contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato nel senso sostanziale del giudizio di cassazione, con condanna dell'Agenzia alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stato invocato come vizio denunciato, ma la Corte ha ritenuto che le censure, in realtà, mirassero a contestare la valutazione di fatto e non a un errore di diritto sindacabile.
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto però che mancasse, a monte, l'indicazione dei criteri legali di determinazione del valore doganale e che la censura sconfinasse nella rivalutazione del merito.
richiamato dal ricorrente per valorizzare gli indizi; la Corte non ha accolto la doglianza perché il ricorso pretendeva una diversa lettura del materiale probatorio.
richiamati per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente in materia di processo tributario; la Corte non ha ritenuto fondato il motivo e ha reputato che la doglianza mirasse a una revisione del merito.
artt. 29, 30 e 31 del codice doganale
la Corte ha affermato che, in caso di dubbi fondati sul valore dichiarato, l'autorità doganale deve indicare i criteri di determinazione del valore in dogana secondo la sequenza sussidiaria prevista da tali disposizioni.
Massime di principio
- In materia doganale, se l'autorità contesta il valore di transazione dichiarato, deve confrontarsi con il valore in dogana e indicare, in caso di dubbi fondati, i criteri di determinazione previsti dagli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale, nel rispetto del loro ordine sussidiario.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito, quando la censura riguarda essenzialmente l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- La dichiarazione dello spedizioniere doganale può costituire un elemento indiziario, ma la sua rilevanza e la sufficienza della prova contraria devono essere apprezzate nel merito dal giudice di appello.
- Quando la sentenza di merito valorizza documentazione contrattuale e prove di pagamento a sostegno della congruità del valore dichiarato, la contestazione in cassazione che chieda una diversa lettura di tali elementi è inammissibile se non denuncia un vero errore di diritto.
- In sede di legittimità, la doglianza che presupponga una diversa ricostruzione del fatto storico e delle risultanze istruttorie non è ammissibile se travestita da violazione di norme sull'onere della prova o sulla valutazione delle presunzioni.
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