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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23583/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17/12/2024. Dalla ordinanza emerge che l'imputato era stato ritenuto responsabile di una indebita percezione/ottenimento del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019. Con un primo ricorso si deduceva: l'erronea valutazione dell'intervenuta abolitio criminis; la mancata riqualificazione del fatto nell'art. 316-ter c.p.; il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con un secondo ricorso si deducevano vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte ha ritenuto il primo ricorso meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla corte di merito, richiamando l'orientamento secondo cui l'abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019 non produce retroattivamente effetti favorevoli per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina, e ha ribadito la specialità di tale fattispecie rispetto all'art. 316-ter c.p. Quanto al secondo ricorso, la questione sull'elemento soggettivo non risultava devoluta con l'appello ed era quindi inammissibile in cassazione perché nuova e comunque implicante accertamenti fattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondate o comunque non proponibili in sede di legittimità le censure sull'abolitio criminis, sulla riqualificazione nel reato di cui all'art. 316-ter c.p., sulle attenuanti generiche e sull'elemento soggettivo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    fattispecie incriminatrice relativa alle false dichiarazioni/omissioni per ottenere il reddito di cittadinanza; la Corte ribadisce la sua specialità rispetto all'art. 316-ter c.p.

  • art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    ha disposto l'abrogazione, dal 01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019, ma con salvezza della punibilità per i fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina.

  • art. 2, comma secondo, cod. pen.

    principio di retroattività della lex mitior evocato come regola generale, ma derogato nella specie dalla disciplina speciale sull'abrogazione del reato.

  • art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48

    nuova incriminazione riferita ad analoghi benefici futuri introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.

  • art. 316-ter cod. pen.

    fattispecie generale di indebita percezione di erogazioni pubbliche, ritenuta non applicabile per specialità rispetto all'art. 7 d.l. n. 4/2019.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice non comporta necessariamente l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole quando il legislatore abbia espressamente conservato la punibilità dei fatti commessi durante il periodo di vigenza della norma abrogata, e tale deroga sia sorretta da una giustificazione non irragionevole.
  • Quando una norma incriminatrice speciale tutela una peculiare erogazione pubblica e anticipa la soglia di punibilità alle false dichiarazioni, alle attestazioni non vere o all'omissione di informazioni dovute, la consumazione dell'indebito conseguimento del beneficio può integrare la finalità del dolo specifico e non un elemento costitutivo autonomo del reato.
  • In presenza di una fattispecie speciale rispetto a una norma generale di indebita percezione di erogazioni pubbliche, il rapporto di specialità impedisce la riqualificazione del fatto nella disposizione generale, se la prima copre in modo più mirato il medesimo disvalore.
  • In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni di fatto, come la sussistenza dell'elemento soggettivo, se non sono state devolute con l'appello; il ricorso che riproponga censure già vagliate o introduca questioni nuove è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieInduzione indebitaImpugnazioniElemento soggettivo
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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