Cassazione Penale, Ordinanza n. 23529/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo un unico motivo di erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 628, comma 3, n. 1, e 61, n. 6, c.p. Secondo la doglianza, la Corte territoriale avrebbe escluso che l'aggravante fosse stata contestata o potesse trovare applicazione; il ricorrente contestava quindi la motivazione sul trattamento punitivo e sulla qualificazione delle circostanze aggravanti ritenute in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse indeducibile perché riguardava il trattamento punitivo e, comunque, che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, la Corte ha condiviso la lettura della sentenza d'appello secondo cui il riferimento alla commissione del reato "durante la latitanza" non implicava la contestazione di una circostanza aggravante mai formulata, ma richiamava la ragione che giustifica l'esercizio del potere discrezionale di aumento previsto dall'art. 63, comma 4, c.p. Poiché tale potere era stato esercitato in relazione alle aggravanti contestate e ritenute, la motivazione era stata considerata adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma rispetto alla quale sarebbe stata erroneamente applicata la legge penale; la Corte non entra nel merito della sua configurazione perché reputa il motivo inammissibile e comunque attinente al trattamento sanzionatorio.
La Corte d'appello aveva escluso che l'aggravante fosse stata contestata o applicata; la Cassazione conferma che il riferimento alla latitanza non vale come contestazione di tale circostanza aggravante.
Norma che attribuisce al giudice un potere discrezionale di aumento di pena in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale; la motivazione deve dar conto dell'esercizio di tale potere.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che, sotto la veste dell'erronea applicazione di legge, investe in realtà il solo trattamento sanzionatorio è inammissibile se non censura specificamente un errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante.
- Il richiamo fattuale alla commissione del reato in una certa situazione personale dell'agente non equivale, di per sé, alla contestazione di una circostanza aggravante autonoma, se il contenuto dell'imputazione e della motivazione non la includono espressamente.
- Quando il giudice esercita il potere discrezionale di aumento previsto dall'art. 63, comma 4, c.p. in presenza di aggravanti contestate e ritenute, deve fornire una motivazione esplicita e coerente sulle ragioni dell'aumento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.
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