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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23504/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che era stato proposto oltre il termine di cinque giorni previsto dalla disciplina richiamata per l'impugnazione della decisione di riconoscimento di una decisione straniera. Conseguentemente ha disposto la declaratoria de plano e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

La Corte d'appello di Milano aveva disposto il riconoscimento di una decisione straniera emessa dal Direttore dell'Ispettorato del lavoro e delle miniere del Granducato di Lussemburgo, divenuta definitiva, con cui era stata irrogata una sanzione pecuniaria di euro 15.000 nei confronti dell'interessato, indicato quale amministratore delegato di una società. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione. La Corte rileva però che il ricorso è stato depositato il 27 marzo 2025 oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 della legge n. 69/2005, richiamato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 161/2010. Il motivo decisivo non attiene al merito del riconoscimento, ma alla tardività dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 22 l. n. 69/2005

    stabilisce il termine di cinque giorni per proporre impugnazione nella procedura disciplinata dalla legge sul riconoscimento delle decisioni straniere richiamata dalla sentenza

  • art. 12, comma 10, d.lgs. n. 161/2010

    rinvia alla disciplina dell'art. 22 l. n. 69/2005 per il termine di proposizione del ricorso

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso proposto oltre il termine stabilito dalla legge

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità nei casi previsti

  • art. 69/2005

    disciplina richiamata per il riconoscimento delle decisioni straniere in ambito di cooperazione giudiziaria penale

  • d.lgs. n. 161/2010

    norma di recepimento/rinvio che richiama il termine di impugnazione previsto dalla legge n. 69/2005

Massime di principio

  • Quando la legge prevede un termine breve e perentorio per impugnare una decisione in materia di riconoscimento di provvedimenti stranieri, il deposito oltre tale termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La tardività del ricorso è rilevabile in limine e determina una declaratoria di inammissibilità senza necessità di esame dei motivi di merito.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso per cassazione, il giudice condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando previsto, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
  • Il controllo della Corte in sede di legittimità resta preliminarmente ancorato al rispetto dei termini processuali, che prevale sull'esame delle questioni sostanziali della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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