Cassazione Penale, Ordinanza n. 23504/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che era stato proposto oltre il termine di cinque giorni previsto dalla disciplina richiamata per l'impugnazione della decisione di riconoscimento di una decisione straniera. Conseguentemente ha disposto la declaratoria de plano e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La Corte d'appello di Milano aveva disposto il riconoscimento di una decisione straniera emessa dal Direttore dell'Ispettorato del lavoro e delle miniere del Granducato di Lussemburgo, divenuta definitiva, con cui era stata irrogata una sanzione pecuniaria di euro 15.000 nei confronti dell'interessato, indicato quale amministratore delegato di una società. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione. La Corte rileva però che il ricorso è stato depositato il 27 marzo 2025 oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 della legge n. 69/2005, richiamato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 161/2010. Il motivo decisivo non attiene al merito del riconoscimento, ma alla tardività dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 22 l. n. 69/2005
stabilisce il termine di cinque giorni per proporre impugnazione nella procedura disciplinata dalla legge sul riconoscimento delle decisioni straniere richiamata dalla sentenza
art. 12, comma 10, d.lgs. n. 161/2010
rinvia alla disciplina dell'art. 22 l. n. 69/2005 per il termine di proposizione del ricorso
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso proposto oltre il termine stabilito dalla legge
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità nei casi previsti
art. 69/2005
disciplina richiamata per il riconoscimento delle decisioni straniere in ambito di cooperazione giudiziaria penale
d.lgs. n. 161/2010
norma di recepimento/rinvio che richiama il termine di impugnazione previsto dalla legge n. 69/2005
Massime di principio
- Quando la legge prevede un termine breve e perentorio per impugnare una decisione in materia di riconoscimento di provvedimenti stranieri, il deposito oltre tale termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La tardività del ricorso è rilevabile in limine e determina una declaratoria di inammissibilità senza necessità di esame dei motivi di merito.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso per cassazione, il giudice condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando previsto, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
- Il controllo della Corte in sede di legittimità resta preliminarmente ancorato al rispetto dei termini processuali, che prevale sull'esame delle questioni sostanziali della decisione impugnata.
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