Cassazione Penale, Ordinanza n. 23503/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di cinque giorni stabilito dalla disciplina richiamata per l'impugnazione della sentenza di riconoscimento della decisione straniera. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva disposto il riconoscimento, in Italia, di una decisione straniera emessa dal Direttore dell'Ispettorato del lavoro e delle miniere del Granducato di Lussemburgo, divenuta definitiva, con cui gli era stata irrogata una sanzione pecuniaria di euro 8.000 quale amministratore delegato di una società immobiliare. La Corte di cassazione non esamina il merito del riconoscimento, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato proposto oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 L. n. 69/2005, richiamato dall'art. 12, comma 10, D.Lgs. n. 161/2010.
Norme richiamate
stabilisce il termine di cinque giorni per proporre ricorso avverso la decisione; nel caso concreto il ricorso è stato presentato oltre tale termine.
art. 12, comma 10, D.Lgs. n. 161/2010
rinvia alla disciplina dell'art. 22 L. n. 69/2005 quanto al termine per l'impugnazione del provvedimento di riconoscimento della decisione straniera.
art. 591, primo comma lett. c), cod. proc. pen.
la tardività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nei procedimenti di riconoscimento di decisioni straniere soggetti alla disciplina richiamata dal D.Lgs. n. 161/2010, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di cinque giorni previsto dalla L. n. 69/2005.
- La proposizione del ricorso oltre il termine perentorio determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza che la Corte di cassazione possa esaminare il merito del provvedimento impugnato.
- Quando l'inammissibilità deriva da una causa evidente e formale, la Corte può provvedere de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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