Cassazione Penale, Ordinanza n. 23494/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda quattro imputati, ritenuti responsabili in primo grado e in appello di più reati commessi in danno di un connazionale, tra cui un fatto originariamente qualificato come estorsione aggravata e altri reati per i quali la condanna era divenuta irrevocabile. In una precedente sentenza di legittimità, la Corte di cassazione aveva riqualificato il fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e aveva annullato senza rinvio la sentenza d'appello perché quel reato risultava estinto per remissione di querela. Il Presidente della Corte d'appello di Milano ha poi chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza di cassazione, sostenendo che l'eliminazione del reato più grave aveva fatto venir meno il parametro su cui era stata calcolata la pena-base e rendendo quindi impossibile determinare la pena residua per i reati ormai coperti da giudicato. La richiesta mirava a integrare il dispositivo con il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il Pubblico ministero ha aderito alla richiesta. La Corte ha ritenuto fondata l'istanza, qualificando la mancanza come omissione correggibile e non come vizio di nullità, e ha integrato il dispositivo disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha integrato il dispositivo della sentenza n. 28416 del 16 aprile 2024, inserendo dopo la dichiarazione di estinzione del reato per remissione di querela la formula: "Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena". L'ordinanza precisa che si tratta di una correzione di un'omissione non produttiva di nullità e non incidente in modo essenziale sull'atto, necessaria per rendere eseguibile una sentenza irrevocabile di condanna altrimenti ineseguibile. Non viene disposto un rinvio in senso tecnico, ma la trasmissione degli atti al giudice di merito per il nuovo calcolo della pena.
Norme richiamate
"esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone"
La Corte richiama la riqualificazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, reato poi dichiarato estinto per remissione di querela.
Non citata.
Massime di principio
- L'omissione nel dispositivo di una statuizione necessaria a rendere eseguibile la decisione può essere corretta come errore materiale quando non comporti una modificazione essenziale dell'atto e non determini nullità.
- Se l'eliminazione del reato più grave altera il criterio di determinazione della pena già applicata per gli altri capi di condanna irrevocabili, il giudice di legittimità può integrare la decisione disponendo la trasmissione degli atti al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando serve a rendere eseguibile una sentenza irrevocabile di condanna che, per effetto dell'omissione, sarebbe altrimenti ineseguibile.
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