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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23531/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del procedimento. La decisione si fonda su una duplice ragione: mancata osservanza del termine/procedimento di notificazione alle altre parti ai sensi dell'art. 46 c.p.p. e manifesta infondatezza delle deduzioni, non idonee a dimostrare una situazione locale di turbamento del processo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte processuale)

La controversia

Un imputato ha proposto richiesta di rimessione del procedimento avverso un'ordinanza del GIP del Tribunale di Avellino. La domanda è stata dichiarata inammissibile dalla Corte perché non sarebbe stata rispettata la scansione procedurale prevista dall'art. 46 c.p.p., in quanto la richiesta non risulta notificata, a cura del richiedente, alle altre parti processuali. Inoltre, nel merito, le ragioni addotte sono state ritenute manifestamente infondate: i motivi sono descritti come vaghi, generici e comunque inidonei a prospettare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.p.

    La richiesta di rimessione deve essere proposta nel rispetto delle forme e dei termini previsti, inclusa la notificazione alle altre parti processuali a cura del richiedente; la sua omissione comporta l'inammissibilità dell'istanza.

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione del processo è inammissibile se non è proposta nel rispetto delle formalità procedurali previste, tra cui la notificazione alle altre parti processuali a cura del richiedente.
  • La rimessione richiede la deduzione di una situazione locale concreta e attuale, tale da incidere sul sereno svolgimento del processo; allegazioni vaghe, generiche o meramente assertive non sono sufficienti.
  • Il vaglio di ammissibilità della richiesta di rimessione può essere definito anche sulla base della manifesta infondatezza delle ragioni addotte, quando esse non consentano neppure in astratto di configurare il presupposto richiesto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale

Testo integrale

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