Cassazione Penale, Ordinanza n. 23530/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito sul punto relativo alla determinazione del reato più grave nella continuazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di ricorso, imperniato sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione alla individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena in continuazione interna ed esterna. In particolare, contestava la scelta del reato-base operata dal giudice di merito e, quindi, la determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato ritenuto generico e comunque manifestamente infondato, perché la Corte di appello, in presenza di delitti omogenei consistiti in appropriazioni indebite, ha motivato in modo non illogico la scelta del fatto di cui al capo B) come reato più grave, valorizzando il fatto che si trattava dell'ultima condotta in ordine temporale e quindi di maggiore intensità del dolo, a prescindere dall'importo sottratto.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione, interna ed esterna, comporta la necessità di individuare il reato più grave ai fini del trattamento sanzionatorio; tra delitti omogenei la scelta del reato-base può essere sorretta da criteri fattuali non illogici, come la collocazione temporale della condotta e la maggiore intensità del dolo.
art. 646 c.p.
Il testo richiama come fattispecie concretamente coinvolta l'appropriazione indebita, rispetto alla quale è stato individuato il reato più grave all'interno del vincolo della continuazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura relativa all'individuazione del reato più grave nel vincolo della continuazione è infondata se si limita a contestare in modo generico la valutazione del giudice di merito, senza evidenziare una concreta illogicità della motivazione.
- Quando i reati unificati sotto il vincolo della continuazione sono omogenei, il giudice può individuare il reato più grave valorizzando elementi fattuali quali la sequenza temporale delle condotte e l'espressione di una maggiore intensità del dolo.
- La scelta del reato-base ai fini della continuazione non richiede necessariamente che l'importo del profitto sia l'unico criterio decisivo, potendo il giudice fondarsi su una motivazione complessiva non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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