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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1997/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento (n. 06820150052063677) emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 relativa all'anno d'imposta 2011 per un importo complessivo di €125.128,08. La cartella comprendeva due riprese: (1) mancato/insufficiente versamento di ritenute (€29.174,59 con interessi e sanzioni) e (2) tardivo versamento di altre ritenute (solo interessi e sanzioni). La contribuente deduceva che parte delle somme del primo motivo erano già versate, e che rispetto al secondo motivo aveva operato il ravvedimento operoso (seppur con lieve ritardo) e mancava la preventiva comunicazione di irregolarità. In corso di giudizio l'Ufficio ha parzialmente sgravato; la CTP aveva accolto il ricorso; la C.T.R. ha storto l'appello dell'Ufficio confermando la debenza delle somme; la contribuente aveva inoltre prodotto una rinuncia al ricorso in Cassazione connessa a domanda di definizione agevolata ("rottamazione ter"), poi reclamata revocata quando è emerso che la definizione non si era perfezionata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi e terzi motivi di ricorso (omessa pronuncia su una delle due riprese/cartelle relative al tardivo versamento) e ha ritenuto assorbiti i secondi e quarti motivi (difetto di motivazione su altri profili). Ha cassato la sentenza della C.T.R. Lombardia e ha rinviato il procedimento alla Corte territoriale di appello in diversa composizione affinché si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Inoltre la Corte ha enunciato un principio di diritto sulla revocabilità della rinuncia collegata alla rottamazione ter quando la definizione agevolata non si è effettivamente perfezionata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art.36-bis; la Corte riconosce che la cartella, anche se derivante da controllo automatizzato, può avere natura di atto impositivo ed è impugnabile ai sensi dell'art.19 d.P.R. n.546/1992 per contestare la pretesa impositiva

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 3 (cd. "rottamazione ter")

    "l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"

    La Corte interpreta l'art.3 come subordinante l'effetto estintivo della rinuncia al reale perfezionamento della procedura di definizione: la rinuncia presentata per accedere alla rottamazione è revocabile se la definizione agevolata non si è effettivamente perfezionata

  • d.P.R. 2 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo la quale la cartella di pagamento può costituire il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante e quindi è impugnabile ex art.19 per contestare anche il merito dell'accertamento

  • codice di procedura civile, art. 390

    La rinuncia al giudizio, anche se esplicitamente collegata alla procedura di definizione agevolata, rientra nella categoria della rinuncia disciplinata dall'art.390 c.p.c.; tuttavia i suoi effetti sono regolati dalla disciplina speciale della rottamazione

  • codice di procedura civile, art. 391

    L'art.391 c.p.c. (estinzione del processo disposta per legge) è richiamato dalla Corte per spiegare che l'estinzione prevista dalle norme di rottamazione è un'ipotesi di estinzione prevista dalla legge e che la Corte di Cassazione deve dare atto del particolare effetto dell'estinzione

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione all'omessa pronuncia: la Corte ha ritenuto che la C.T.R. abbia violato il principio di decisione su tutte le questioni dedotte (omessa pronuncia sulla seconda ripresa)

  • codice di procedura civile, art. 132

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha valutato rilevante la mancanza di adeguata motivazione su questioni fondamentali (sanzioni e comunicazione di irregolarità), sebbene qui i profili di motivazione siano stati in parte assorbiti

  • codice di procedura civile, art. 360

    Norma processuale invocata per i motivi di cassazione (nullità per omessa pronuncia e violazione di legge): la Corte ha dichiarato fondati i motivi basati sull'art.360, primo comma, n.4 (omessa pronuncia)

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Richiamato dalla ricorrente in tema di omessa motivazione e rigore procedurale relativamente alla comunicazione di irregolarità; la Corte rileva che la questione meritava esame da parte della C.T.R.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso effettuata per accedere alla definizione agevolata (rottamazione) è revocabile se la procedura di definizione non si è effettivamente perfezionata: dunque prima di dichiarare estinto un processo per rottamazione il giudice deve accertare il reale perfezionamento amministrativo (pagamenti/documentazione).
  • La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art.36-bis può assumere natura di atto impositivo e va considerata impugnabile anche sul merito della pretesa fiscale; il suo sgravio provvisorio dall'Ufficio non esclude l'interesse a procedere giudizialmente.
  • Il giudice d'appello deve pronunciare su tutte le questioni dedotte e prospettate dalle parti: l'omessa pronuncia su una questione rilevante può costituire motivo fondato di cassazione.
  • In presenza di contestazioni relative a sanzioni e al ravvedimento operoso, il giudice deve esaminare sia la regolarità delle comunicazioni preventive (comunicazione di irregolarità) sia la validità del ravvedimento anche quando il ritardo è breve.
  • Gli effetti processuali della dichiarazione di adesione alla rottamazione devono essere letti alla luce del fine sostanziale perseguito dal contribuente (sostituzione della situazione dedotta in giudizio con la disciplina della definizione): se tale fine non si realizza per cause esterne (es. errore o omissione dell'Amministrazione), la rinuncia non produce gli effetti estintivi e può essere revocata.

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