Cassazione Civile, Sentenza n. 2031/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia per ritardo di volo (Milano Malpensa - Marrakech, 30/09/2017). La passeggera ha chiesto risarcimento dei danni forfettari ex Reg. 261/2004 (compensazione pecuniaria e assistenza) e danno non patrimoniale individuale per inadempimento contrattuale. EasyJet ha impugnato la sentenza di appello (Tribunale di Pavia) con tre motivi: (1) violazione dell'art. 33 Convenzione di Montreal in ordine all'individuazione del giudice competente (contestando l'interpretazione che identifica il luogo "in cui la compagnia ha un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto" con il domicilio dell'acquirente); (2) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per verificare la compatibilità con il diritto UE dell'interpretazione suddetta; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. per inversione dell'onere della prova: il Tribunale avrebbe riconosciuto il danno non patrimoniale senza che la passeggera avesse allegato e provato l'effettivo danno, limitandosi a rilevare la mancata allegazione, da parte del vettore, delle circostanze esonerative di cui all'art. 19 della Convenzione di Montreal.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi (ritenendo che i criteri della Convenzione di Montreal individuano anche la competenza interna e che la giurisprudenza di Sezioni Unite ha correttamente interpretato che, nel caso di contratti stipulati online, il "luogo in cui la compagnia ha un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto" coincide con il domicilio dell'acquirente). Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Pavia abbia impropriamente invertito l'onere della prova riconoscendo il danno non patrimoniale senza che la passeggera avesse dimostrato di aver subito un pregiudizio risarcibile (danno non consistente in meri disagi). In base all'art. 19 della Convenzione di Montreal il vettore è esonerato solo dalla prova della colpa ma non dall'obbligo del passeggero di provare il danno; pertanto il ricorso è stato accolto nei termini indicati, la sentenza impugnata è cassata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Pavia in diversa composizione per un nuovo esame, applicando il principio sul riparto dell'onere della prova.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 261/2004
Disciplina il diritto al risarcimento forfettario e all'assistenza in caso di ritardo/annullamento; i relativi criteri di competenza territoriale possono essere alternativi (luogo di partenza o di destinazione)
Convenzione di Montreal
Regola la responsabilità del vettore per danno derivante da ritardo e indica criteri alternativi per l'individuazione della giurisdizione/competenza (es. domicilio del vettore, sede principale, luogo in cui il vettore ha un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, luogo di destinazione)
Convenzione di Montreal, articolo 19
"Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle"
L'art. 19 pone una responsabilità presunta del vettore relativa alla colpa ma non solleva il passeggero dall'onere di provare l'effettivo danno subito; il vettore può fornire la prova liberatoria sulle misure adottate
Convenzione di Montreal, articolo 33
Fornisce criteri alternativi per l'individuazione della giurisdizione; controversa interpretazione in relazione al significato di "luogo in cui la compagnia ha un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto"
Articolo 2697 c.c.
Stabilisce il principio generale sull'onere della prova: chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; il giudice ha censurato la sentenza che ha ritenuto il danno provato senza adeguata allegazione e prova da parte del danneggiato
Cass. Sezioni Unite, sent. n. 18527/2019 (giurisprudenza)
Ha interpretato il criterio della Convenzione di Montreal nel senso che, per i contratti stipulati online, il luogo in cui la compagnia ha un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto coincide con il domicilio dell'acquirente; tale interpretazione vale anche per l'individuazione della competenza interna
Corte di Giustizia UE, C-213/2018
Decisione rilevata dalla ricorrente come contrastante con l'interpretazione delle Sezioni Unite; la Corte di merito e la Cassazione hanno ritenuto tuttavia che la questione, così posta, non richiedeva rinvio pregiudiziale
Massime di principio
- Il risarcimento forfettario ex Reg. 261/2004 e il risarcimento del danno non patrimoniale per inadempimento contrattuale possono implicare criteri di competenza diversi; occorre valutare separatamente per ciascuna domanda quale criterio applicare
- In caso di contratto stipulato online, la giurisprudenza di Sezioni Unite considera concluso il contratto nel luogo di domicilio del passeggero: tale parametro può essere utilizzato per determinare la competenza territoriale interna
- La Convenzione di Montreal fornisce criteri alternativi sia per la giurisdizione sia per la competenza interna; il richiamo a criteri internazionali non esclude che i giudici nazionali possano stabilire la competenza interna sulla base di interpretazioni consolidate
- Il danno non patrimoniale non è configurabile automaticamente per il solo ritardo: il passeggero deve allegare e provare l'effettivo pregiudizio non patrimoniale rilevante (non meri disagi o fastidi) e il nesso causale con l'evento
- L'art. 19 della Convenzione di Montreal implica una responsabilità presunta del vettore rispetto alla colpa, ma non solleva il danneggiato dall'onere di provare il danno; il vettore conserva invece l'onere di fornire la prova liberatoria delle misure adottate
- Prima di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è necessario specificare come l'interpretazione del diritto dell'Unione sarebbe violata; questioni interne di riparto della competenza possono non essere idonee al rinvio
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