Cassazione Penale, Sentenza n. 7325/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno, ritenuta sussistente per la pericolosità qualificata ai sensi dell'art.4, lett. i-ter, d.lgs. 159/2011 in quanto il De Gregorio era stato sottoposto a misura cautelare come indiziato del reato di cui all'art.612-bis c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione all'art.6 d.lgs. 159/2011 e carenza di motivazione, lamentando che la Corte d'appello non aveva considerato adeguatamente gli elementi successivi al provvedimento (percorso di recupero psicoterapeutico intrapreso dopo l'applicazione della misura, remissione delle querele da parte della persona offesa e revoca della misura cautelare nel procedimento penale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e formulato per ragioni non consentite. Ha ritenuto che la Suprema Corte può sindacare in sede di legittimità solo il difetto assoluto di motivazione e non un diverso apprezzamento degli elementi di fatto. Ha inoltre confermato che la valutazione dell'attualità della pericolosità va riferita al momento originario di applicazione della misura di prevenzione; eventi sopravvenuti (remissione delle querele, revoca della misura cautelare, attività riabilitative avviate dopo l'applicazione della misura) non potevano essere fatti valere nel giudizio di impugnazione ma avrebbero dovuto essere proposti mediante istanza di revoca o modifica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)
L'art.4 lett. i-ter è richiamato come fondamento della pericolosità qualificata; l'art.6 è stato invocato dal ricorrente ma la Corte ha precisato che, in tema di misure di prevenzione, la legittimità in Cassazione è limitata al difetto assoluto di motivazione e non all'apprezzamento diverso di elementi fattuali.
Il fatto che l'indiziato sia stato sottoposto a misura cautelare per il reato di cui all'art.612-bis è stato ritenuto elemento idoneo a qualificare la pericolosità ai fini della misura di prevenzione.
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata qui per irrogare la sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione interviene in presenza di difetto assoluto di motivazione; non sostituisce il proprio giudizio a quello del giudice di merito per differente valutazione dei fatti.
- L'attualità della pericolosità va valutata rispetto al momento in cui la misura di prevenzione è stata originariamente applicata; eventi sopravvenuti possono giustificare istanze di revoca o modifica, ma non sono generalmente valutabili nel giudizio d'impugnazione nei gradi successivi.
- Atti di riabilitazione intrapresi dopo l'applicazione della misura sono, di norma, considerati recessivi rispetto agli elementi che hanno giustificato la misura e possono risultare insufficienti a escludere la sussistenza della pericolosità se non erano presenti al momento della decisione originaria.
- Se si vuole contestare una misura di prevenzione con successo, è necessario dimostrare l'insussistenza o la mancata motivazione della pericolosità già al momento dell'applicazione; il ricorso in Cassazione non è il canale appropriato per far valere soltanto fatti sopravvenuti.
- In ipotesi di ricorsi manifestamente infondati o proposti per ragioni non consentite si rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare preventivamente la fondatezza giuridica della doglianza prima di proporre ricorso.
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