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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7242/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso: vizio di motivazione e travisamento della prova per insufficienza di elementi a fondamento della condanna per rapina aggravata in concorso. Il ricorrente ha sostenuto che la persona offesa non ha riconosciuto gli imputati in volto, la descrizione fisica fornita non corrispondeva agli imputati, l'indirizzo indicato non coincideva con le loro abitazioni e non sussisterebbe prova che i due fossero insieme al momento della rapina; dunque l'affermazione di responsabilita sarebbe fondata su supposizioni e illazioni

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo attaccasse esclusivamente il merito della decisione e fosse aspecifico, senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo della Corte territoriale. La Corte ha richiamato che la persona offesa non aveva visto i volti degli autori per l'oscurita e che la sentenza di merito aveva motivato la ricostruzione con elementi quali: telefonata fatta dal telefono di uno degli imputati (Mattioli), aggancio di una cella vicina al luogo della rapina e all'abitazione del ricorrente, e la dichiarazione di Mattioli sull'incontro con il fattorino prima della consegna. La Cassazione ha sottolineato che la rivalutazione delle risultanze processuali è riservata al giudice di merito e non alla Corte di legittimità, la quale controlla la motivazione e non effettua una nuova valutazione del fatto. Conseguenze accessorie: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/20

    Predisposizione del contraddittorio scritto nella trattazione del ricorso; il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402 (Dessimone)

    Principio richiamato: la Corte di Cassazione non è giudice del fatto e non può rivedere la valutazione probatoria operata dal giudice del merito a fronte di una diversa lettura degli elementi di fatto

  • Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965

    Principio che delimita i motivi ammissibili in cassazione: non sono deducibili doglianze che sollecitano una diversa comparazione dei significati probatori quando si tratta di mere questioni di fatto

  • Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107

    Richiama che il giudice del gravame non è tenuto ad analizzare dettagliatamente tutte le deduzioni delle parti purché la valutazione globale spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento

  • Legge 20 febbraio 2006 n. 46

    Richiamata come quadro normativo di riferimento per i limiti del sindacato in Cassazione sulla valutazione delle prove e della motivazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione verifica la legittimità della motivazione: non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione delle risultanze processuali o nell'apprezzamento della prova.
  • I motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle prove sono generalmente inammissibili per violazione del divieto di sindacato sul merito.
  • Per essere ammissibile in Cassazione un motivo deve evidenziare vizi specifici di motivazione (ad es. omissione, contraddittorietà manifesta, illogicità palese) e confrontarsi direttamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
  • L'assenza di riconoscimento per via visiva da parte della persona offesa non esclude automaticamente la responsabilità quando esistono elementi indiziari e circostanziali concordanti (es. registrazioni telefoniche, agganci di celle, dichiarazioni confessorie) che il giudice di merito ha valutato nel complesso.
  • Chi impugna deve articolare in modo specifico e puntuale le critiche alla motivazione della sentenza di merito; le argomentazioni generiche o aspecifiche comportano l'inammissibilità.
  • Conseguenze dell'inammissibilità: oltre alla perdita del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
  • Quando si deducono profili probatori complessi, è fondamentale nel ricorso indicare in che modo la motivazione impugnata è carente sul piano logico-giuridico e non limitarsi a prospettare alternative interpretative dei fatti

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