Cassazione Penale, Sentenza n. 7240/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Bautek ha chiesto la revoca della confisca di un immobile aggiudicatosi in esecuzione, disposta con sentenza a carico di Marco Rossini. Ha dedotto che non vi fosse alcun collegamento tra il bene e i reati ascritti al Rossini e che la banca (terzo titolare della garanzia) avesse agito in buona fede e con normale diligenza: l'acquisto era avvenuto contestualmente alla stipula del mutuo e in prevalenza con l'importo erogato (550.000 su 600.000), pertanto non avrebbe avuto senso imputare alla banca omissioni nell'accertamento della lecita provenienza dei fondi; inoltre i reati per cui Rossini è stato condannato non erano conosciuti né risultavano all'epoca facilmente conoscibili (iscrizione delle indagini nel 2012, due anni dopo il mutuo 2010). La ricorrente ha altresì richiamato profili di diritto processuale civile (art. 187-bis c.p.c.) e parte della giurisprudenza che esclude l'automatica applicazione del d.lgs. 159/2011 ai sequestri ordinari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte di appello e rinviando per nuovo esame. La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente motivato la esclusione della buona fede e dell'affidamento incolpevole del terzo titolare del diritto reale di garanzia (la banca/creditore): l'ordinanza impugnata ha enunciato profili critici ma non ha indicato concretamente quali elementi avrebbero escluso la buona fede e l'uso della ordinaria diligenza da parte dell'istituto. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il terzo conserva i diritti di garanzia se dimostra di avere adempiuto agli obblighi informativi e di accertamento richiesti dal caso concreto e ha ritenuto che l'istruttoria dovrà valutare in concreto le modalità e il grado di diligenza richiesto per l'operazione in esame.
Norme richiamate
art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Il principio contenuto nell'art. 52 (tutela dei diritti di terzi di buona fede rispetto alla confisca) va applicato, secondo la Corte, non solo alla confisca di prevenzione ma quale principio generale anche alle altre tipologie di confisca; richiede che il terzo dimostri buona fede e affidamento incolpevole e che il credito non sia strumentale all'attività illecita.
Richiamato dalla Corte quale esempio di altra fattispecie di confisca (tributaria) per la quale valgono i principi relativi alla posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia.
Richiamato dalla ricorrente in via argomentativa per sostenere che la prosecuzione dell'esecuzione forzata dovrebbe ancorarsi alla confisca definitiva; la Corte non accoglie tale automatismo e ricorda la necessità di valutare la buona fede del terzo.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 32648/2009 e Sez. 1, n. 45260/2013)
Precedenti consolidati secondo i quali l'estinzione della garanzia reale non opera ove il terzo dimostri la propria buona fede e di aver adempiuto agli obblighi di informazione e accertamento imposti dal caso concreto; la Corte richiama tali principi come criterio di valutazione.
Massime di principio
- Il terzo titolare di un diritto reale di garanzia può mantenere il proprio diritto anche se il bene è poi confiscato, purché dimostri buona fede e affidamento incolpevole: ciò implica aver svolto l'ordinaria diligenza di accertamento richiesta dalla specifica operazione.
- La buona fede non deve essere intesa in senso assoluto: è esclusa anche quando il fatto illecito fosse 'conoscibile' mediante l'uso della normale diligenza (colpa).
- La verifica della diligenza del terzo è fattuale e deve essere ancorata alle concrete modalità dell'operazione (procedure seguite, documentazione acquisita, valutazioni svolte), non a enunciazioni astratte o generiche.
- La semplice contemporaneità temporale tra erogazione del credito e commissione di reati da parte del debitore non è di per sé prova che il terzo avesse o dovesse avere conoscenza degli illeciti; occorre dimostrare collegamenti o indici specifici di sospetto.
- Se il giudice esclude la buona fede del terzo, la decisione deve indicare chiaramente quali elementi fattuali concreti hanno portato a tale conclusione; la carenza motivazionale è causa di annullamento e rinvio.
- Il principio di tutela dei terzi previsto dall'art. 52 d.lgs. 159/2011 opera come parametro generale anche rispetto ad altre forme di confisca e va valutato caso per caso.
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