Cassazione Penale, Sentenza n. 7244/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze (04/06/2021) che, pur dichiarando estinta per prescrizione la contravvenzione edilizia loro contestata, aveva confermato la responsabilità penale per i reati ascritti (artt. 110, 633 e 639 c.p.) per aver eseguito sul terreno comunale lavori non autorizzati (posa di pietrisco, recinzione con paletti e nastro, demolizione parziale di muretto) e adibito l'area di circa 800 mq a parcheggio per una palestra. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge e carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata; 2) vizio di valutazione perché la Corte non avrebbe considerato la comunicazione del Comune di Grosseto del 12/04/2013 che avrebbe espresso un "nulla osta" alla sistemazione con breccia di parte dell'area ai fini di parcheggio, con ciò influendo sull'accertamento della responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione di appello potesse essere riferita per relationem alla dettagliata sentenza di primo grado (Tribunale di Grosseto) e che, da quella descrizione, emergesse chiaramente che i ricorrenti avevano occupato e trasformato l'area pubblica limitrofa all'attività commerciale, realizzando una recinzione, creando un nuovo accesso demolendo parte del cordolo murario e destinando l'area a uso privato (parcheggio). La prescrizione della violazione urbanistica rendeva irrilevante l'efficacia del "nulla osta" comunale (in ogni caso condizionato al parere di altri uffici). La Corte confermò la configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) e osservò che una diversa qualificazione ai sensi dell'art. 632 c.p. (mutazione dello stato dei luoghi) sarebbe possibile ma non incompatibile con l'imputazione formulata. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Applicato nella veste di concorso di persone nell'esecuzione dell'azione delittuosa, cioè per imputare a più soggetti la responsabilità per il fatto contestato
art. 633 cod. pen.
La Corte ha interpretato il reato di invasione come integrato dalla introduzione nell'area altrui, non detenuta o posseduta dai ricorrenti, e dalla trasformazione dell'uso dell'area (recinzione, nuovo accesso, destinazione a parcheggio) per fini privati
art. 639 cod. pen.
Richiamato nella contestazione originaria insieme all'art. 633; la sentenza conferma che le diverse qualificazioni penali eventualmente applicabili non sono necessariamente confliggenti
art. 632 cod. pen.
Indicato dalla Procura come possibile autonoma qualificazione in relazione a una 'immutazione dello stato dei luoghi'; la Corte ha osservato che tale qualificazione può coesistere ma non esclude la rilevanza dell'art. 633
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato dalla Corte come fondamento per la condanna al pagamento alla cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La motivazione della Corte d'appello può essere richiamata per relationem dall'atto di legittimità quando la sentenza di primo grado è dettagliata: in cassazione si valuta il contesto globale delle motivazioni dei gradi inferiori
- Un 'nulla osta' amministrativo espresso in forma condizionata o limitata (ad es. subordinato al parere di altri uffici) può essere irrilevante ai fini penali, specialmente se la violazione amministrativa è prescritta
- La trasformazione e l'uso privato di un'area pubblica (recinzione, posa di materiale, creazione di accesso) può integrare il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), anche se può concorrere con altre fattispecie legate all'immutazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)
- La prescrizione dell'illiceità urbanistica non esclude automaticamente la responsabilità penale per l'invasione: l'accertamento penale può mantenersi in relazione alla condotta concreta e alla fruizione privata dell'area
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati o carenti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e ammende; chi propone ricorso deve considerare l'analisi complessiva delle motivazioni già espresse nei gradi inferiori prima di impugnare
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