Cassazione Penale, Sentenza n. 7243/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e degli atti consequenziali per mancato rispetto del termine dilatorio di comparizione (art. 552 co. 3 e correlati), con contestazione che non sia stata rinnovata la notificazione del decreto o del verbale di rinvio e che la sola notificazione del rinvio al difensore non fosse sufficiente; 2) omessa motivazione della Corte d'appello circa la qualificazione del ricorrente come recidivo reiterato, specifico ed infraquinquennale; 3) vizio di decisione sulla prescrizione del reato: dedotta estinzione per decorso del termine di prescrizione (nove anni) in ragione della natura della recidiva contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Sul primo motivo ha ritenuto che la mancata rinnovazione della notificazione non determina nullità quando il giudice rinvii l'udienza concedendo integralmente un nuovo termine (venti giorni) e l'avviso orale al difensore vale come comunicazione all'imputato, essendo il difensore legittimato a rappresentarlo. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile il gravame per carenza di interesse poiché la censura sulla qualificazione della recidiva sarebbe ab origine infondata: la Corte d'appello ha motivato che il comportamento criminoso si è protratto fino a dicembre 2012 e che il ricorrente aveva precedenti irrevocabili con date che legittimano la qualificazione di recidivo specifico, reiterato ed infraquinquennale. Sul terzo motivo ha confermato che, dato il fatto consumato nel dicembre 2012 e la qualifica di recidivo reiterato specifico, il reato non era prescritto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, Panella è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulla nullità degli atti per irregolare notificazione: la Corte ha ritenuto che la questione non osti all'atto di rinvio al difensore quando il giudice concede un nuovo termine, in quanto il difensore rappresenta l'imputato
art. 184 cod. proc. pen.
Norma sulle notificazioni e loro efficacia: applicata in combinato con le regole sul rinvio per escludere la nullità formale quando il difensore è stato avvisato
art. 185 cod. proc. pen.
Norma relativa alle modalità di notifica degli atti giudiziari; interpretata nel senso che l'avviso al difensore può integrare la comunicazione all'imputato in caso di rinvio giudiziale
art. 552 co. 3 cod. proc. pen.
Riferita al termine di comparire: il mancato rispetto del termine non è causa di nullità automatica se il giudice rinvia e concede un nuovo termine al difensore
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata: il termine dilatorio per comparire e gli effetti del suo mancato rispetto sono superati quando il giudice rinvia l'udienza e concede un nuovo termine, senza necessità di rinnovata notificazione all'imputato se il difensore è stato informato
art. 606 cod. proc. pen.
Stabilisce i parametri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi discostarsi da tali parametri essendo manifestamente infondati o non consentiti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per infliggere a Panella il pagamento di euro 3.000
art. 157 cod. pen.
Riguarda la recidiva e l'estinzione del reato: la Corte ha confermato la corretta qualificazione della recidiva come specifica e reiterata, incidendo sul calcolo della prescrizione
art. 150 cod. pen.
Norma sulla recidiva: interpretata insieme agli altri elementi probatori per escludere la tesi difensiva circa la non reiterazione della recidiva
art. 640 cod. pen.
Articolo che disciplina il reato di truffa, contestato al ricorrente; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi di reato anche in relazione alla falsificazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate del dicembre 2012
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
Prevede il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; applicato procedimentalmente nel caso (deposito di conclusioni scritte del P.G. e della difesa)
Massime di principio
- Quando il giudice rinvia l'udienza e concede un nuovo termine per comparire, l'avviso orale dato al difensore può valere come comunicazione all'imputato: la mancata rinnovazione della notificazione non determina automaticamente la nullità degli atti se il difensore è stato informato
- In cassazione sono inammissibili i motivi manifestamente infondati o che si discostano dai criteri dell'art. 606 c.p.p.; non va esperito un ricorso che non potrebbe produrre esito utile in caso di accoglimento
- La qualificazione della recidiva (specifica, reiterata, infraquinquennale) si fonda sulle date delle condanne irrevocabili e sulla durata della condotta criminosa: se emerge continuità della condotta fino a data successiva, la recidiva e la sua incidenza sulla prescrizione possono essere legittimamente riconosciute
- La prescrizione va calcolata tenendo conto della tipologia di recidiva accertata: una recidiva reiterata può allungare i termini utili e impedire la declaratoria di prescrizione
- La Corte può dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse se il motivo di appello era ab origine manifestamente infondato, poiché l'eventuale accoglimento non produrrebbe alcun effetto favorevole in sede di rinvio
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a pagare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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