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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7236/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro (artt. 71, comma 1 e 87, comma 2, lett. c) d.lgs. 81/2008). Due i motivi principali: (1) vizi di motivazione e travisamento della prova relativi alla tempestività della notifica del verbale di ispezione del 15/09/2019 (si deduceva la violazione dell'art. 14 L. 689/1981 e la conseguente carenza della condizione di procedibilità per mancata comunicazione nei termini); (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 131-bis c.p. e 460 c.p.p. con riguardo al rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità: si contestava che il Tribunale non avesse valutato la minima offensività della condotta (esiguità del pericolo, immediata eliminazione delle fonti di rischio, assenza di prescrizioni) e avesse erroneamente considerato un precedente penale come ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis, nonostante quel precedente si fosse estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (perché attiene a questioni di diritto con doglianze di motivazione e per avere erroneamente richiamato l'art. 14 L. 689/1981, norma applicabile solo agli illeciti amministrativi). Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la motivazione del Tribunale sul rifiuto dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è contraddittoria (da un lato riconosceva la condotta esaurita e l'eliminazione delle fonti di rischio; dall'altro affermava l'esistenza di grave pericolo senza valutare gli interventi successivi) e ha tenuto conto di una precedente condanna estinta ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p., la quale non poteva essere considerata ai fini dell'abitualità. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata limitatamente al punto relativo all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa composizione. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    art. 71, comma 1; art. 87, comma 2, lett. c)

    Norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori; il Tribunale aveva condannato l'imputato per non aver messo a disposizione attrezzature idonee. La Cassazione non ha riformato la valutazione di responsabilità rispetto a questi articoli, intervenendo solo sulla valutazione della non punibilità.

  • codice penale

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia adeguatamente valutato i criteri richiesti (minima offensività, circostanze del fatto, comportamento successivo), giustificando il rinvio per nuovo esame.

  • codice di procedura penale

    Prevede l'estinzione di reati e l'elisione degli effetti penali di condanne; la Corte ha stabilito che reati estinti ai sensi di tale disposizione non possono essere computati ai fini dell'accertamento dell'abitualità ai sensi dell'art. 131-bis.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    Prevede la contestazione/notifica per illeciti amministrativi; la Corte ha chiarito che tale norma riguarda esclusivamente il sistema delle sanzioni amministrative e non può essere invocata per eccepire vizi di procedura penale relativi a reati (quali le contravvenzioni per sicurezza sul lavoro) nel processo penale.

  • codice di procedura penale

    Norma che regola l'inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione quando si tratta di doglianze sulla motivazione riguardanti questioni di diritto; la Corte ha richiamato il principio secondo cui non è consentito dedurre vizi di motivazione per questioni giuridiche in Cassazione.

  • D.L. n. 137/2020

    Richiamato per la modalità di trattamento del ricorso (procedura prevista per il nuovo rito introdotto dal decreto), senza incidenza sul merito delle questioni sostanziali.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile impugnare una decisione deducendo vizi di motivazione in relazione a questioni di diritto: tali doglianze devono assumere la forma di denuncia di violazione di legge.
  • L'art. 14 della legge 689/1981 riguarda la contestazione delle violazioni amministrative e non è applicabile per excipit procedurali in materia penale; non può dunque costituire fondamento per eccepire la carenza della condizione di procedibilità in un processo penale.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valutare compiutamente tutti gli elementi (minima offensività, entità del pericolo, comportamento successivo, eventuali prescrizioni/recidive). Una motivazione che riconosce l'eliminazione del rischio ma afferma comunque la gravità senza spiegazione è contraddittoria e legittima il rimedio del rinvio.
  • I precedenti penali estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p. perdono i loro effetti penali e non possono essere considerati ai fini dell'accertamento dell'abitualità della condotta quale ostativo all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.
  • Se il giudice di merito non valuta o valuta contraddittoriamente elementi rilevanti per l'applicabilità di una causa di non punibilità, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quel punto e rinviare per un nuovo giudizio.

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