Cassazione Penale, Sentenza n. 7237/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva riconosciuti colpevoli, in concorso, di aver introdotto nel territorio nazionale 29 cuccioli di cane privi di identificazione e certificazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 4 legge n. 201/2010. I motivi contestavano: 1) la carenza del dolo specifico di procurarsi un profitto per sé o altri, elemento costitutivo dell'art. 4; 2) l'insufficienza della motivazione sul requisito della "attività organizzata" o della reiterazione richiesti dalla norma; 3) la possibilità che la condotta fosse al più sanzionabile come illecito amministrativo ex art. 5 della stessa legge. I difensori richiedevano l'accoglimento del ricorso sostenendo che mancassero gli elementi costitutivi del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi dell'"attività organizzata" e del dolo di procurarsi un profitto in misura tale da integrare il reato di cui all'art. 4 legge n. 201/2010: la sola pluralità di animali e l'uso di mezzi non significativi (un'autovettura comune e trasportini) non sono sufficienti a dimostrare una organizzazione, anche rudimentale, finalizzata al traffico illecito. Pertanto la condotta concreta è stata qualificata come illecito amministrativo ex art. 5 della legge n. 201/2010; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per l'irrogazione delle sanzioni amministrative competenti.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 201/2010 (Traffico illecito di animali da compagnia)
1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 ... privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie ... è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
La norma punisce solo l'introduzione di animali quando sia posta in essere con finalità di profitto e tramite condotte reiterate o attività organizzate: occorre quindi provare sia il dolo specifico (ricavare profitto) sia un'organizzazione di mezzi e risorse, anche rudimentale, che configuri un'attività strutturata e continuativa.
art. 5 legge n. 201/2010 (illecito amministrativo)
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel Territorio nazionale animali da compagnia ... privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. ...
Se mancano gli elementi costitutivi del reato (profitto specifico o attività organizzate/reiterazione), la vicenda si riconduce all'illecito amministrativo e va sanzionata secondo l'art. 5; la giustizia penale non trova applicazione.
art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (richiamato in giurisprudenza sul concetto di 'attività organizzate')
La Corte richiama la giurisprudenza sul reato di attività organizzate (ex art. 260) per chiarire che il concetto implica più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un profitto, con predisposizione di una organizzazione, anche rudimentale; tale parametro è applicato analogicamente per valutare l'elemento organizzativo richiesto dall'art. 4 della legge n. 201/2010.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (procedura di trattazione del ricorso)
Richiamata solo in riferimento alla modalità di trattazione del ricorso (procedura accelerata/semplificata).
art. 27 Cost. e art. 192 cod. proc. pen. (moti invocati dalla difesa)
Indicati nei motivi di ricorso per contestare violazioni di legge e carenze istruttorie; la Corte li ha considerati nel quadro della valutazione sull'onere della prova del dolo e dell'organizzazione, senza tuttavia ritenere sussistente il reato.
Massime di principio
- Per la sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge n. 201/2010 è necessario provare sia il dolo specifico di procure un profitto sia che l'introduzione degli animali sia avvenuta in modo reiterato o tramite attività organizzate: la mera pluralità di animali non è sufficiente.
- Il requisito di 'attività organizzate' richiede l'esistenza di una struttura ordinata, anche minima, di mezzi, risorse e comportamenti non occasionali finalizzati al fine illecito; trasporti sporadici o con mezzi non significativi tendono a qualificarsi come illecito amministrativo.
- Quando manchino gli elementi del reato penale (profitto/documentazione di organizzazione/reiterazione), la fattispecie deve essere ricondotta all'art. 5 e rimessa alla competenza amministrativa per l'irrogazione delle sanzioni regionali o amministrative.
- In prove future il pubblico ministero dovrà acquisire elementi che dimostrino la continuità dell'attività, l'esistenza di ruoli/mezzi organizzativi e utilità economica derivante dall'introduzione degli animali; la difesa può efficacemente contestare la qualificazione penale puntando sull'assenza di dolo di profitto e sulla occasionalità dell'evento.
- In situazioni analoghe conviene documentare tempestivamente le finalità del trasporto (ad es. trasferimento non commerciale, regolarizzazione successiva) e la mancanza di organizzazione per ottenere la riqualificazione in illecito amministrativo.
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