Cassazione Civile, Ordinanza n. 16701/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, recuperando a tassazione, per l'anno 2012, interessi attivi ritenuti maturati su un finanziamento di 6.500.000 euro concesso dalla società a una partecipata e da restituire in rate mensili. La contribuente aveva sostenuto che, in base a un accordo con la mutuataria documentato da una lettera del 21 febbraio 2012, gli interessi sarebbero stati dovuti solo dal 2013. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo provata tale pattuizione e non contestata specificamente dall'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando l'erronea applicazione del principio di non contestazione; con il secondo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2702 e 2704 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe invertito l'onere della prova e attribuito efficacia probatoria a una semplice copia di missiva priva di data certa, senza verificare l'opponibilità dell'accordo al Fisco.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse svolto una valutazione di merito delle prove e che la doglianza sulla non contestazione non integrasse violazione dell'art. 115 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo solo nella parte in cui denunciava la violazione dell'art. 2704 c.c., osservando che la Commissione regionale aveva omesso di esaminare il tema decisivo della data certa della scrittura privata invocata dalla contribuente per opporre all'Amministrazione finanziaria il differimento degli interessi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione attiene ai fatti e non alle valutazioni o censure; la sua deduzione non può trasformarsi in censura di merito sulla valutazione probatoria del giudice.
La scelta delle prove ritenute più attendibili e la loro valutazione appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili come violazione di legge quando si risolvano in apprezzamenti di fatto.
Non risulta violata la regola sull'onere della prova quando il giudice di merito ritiene dimostrata la pattuizione sulla base delle prove acquisite; la censura non può mascherare un dissenso sul merito dell'accertamento.
Richiamato insieme all'art. 2704 c.c. in relazione alla forza probatoria della scrittura privata prodotta dalla contribuente.
"la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi"
La data della scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi, compresa l'Amministrazione finanziaria, solo se certa secondo i casi previsti dalla norma; il giudice deve verificare tale requisito quando il documento è opposto al Fisco.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte esamina le censure come dedotte per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso ha soddisfatto l'onere di specificità mediante trascrizione degli atti rilevanti.
Consente la cassazione con rinvio nei limiti del vizio accolto.
Il giudice del rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il rinvio nel processo tributario e per la regolazione delle spese.
Massime di principio
- La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il merito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il principio di non contestazione riguarda i fatti e non le valutazioni giuridiche o probatorie.
- La scelta delle risultanze istruttorie ritenute più persuasive è rimessa al giudice di merito, che non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento non accolto quando esso sia logicamente incompatibile con la decisione adottata.
- La scrittura privata non autenticata è opponibile all'Amministrazione finanziaria solo se munita di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; il giudice deve verificare tale requisito quando il documento è invocato per incidere sulla pretesa tributaria.
- Nel contenzioso tributario, il Fisco deve essere considerato terzo rispetto alla scrittura privata prodotta dal contribuente quando il documento può pregiudicare il potere impositivo, sicché la certezza della data assume rilievo decisivo.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare un profilo decisivo di opponibilità del documento al terzo, la decisione è censurabile per violazione della norma regolatrice della fattispecie e va cassata con rinvio per il relativo accertamento.
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