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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10041/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di un saldo passivo di conto corrente, poi opposto dalle correntiste. In primo grado il giudice aveva revocato il decreto solo in parte e aveva comunque condannato gli opponenti al pagamento di una somma, applicando interessi con capitalizzazione annuale. In appello le opponenti avevano contestato, da un lato, la capitalizzazione degli interessi dopo la declaratoria di nullità della clausola trimestrale e, dall'altro, soprattutto, la legittimità di un giroconto/addebito effettuato dalla banca tra due rapporti di conto corrente: uno chiuso con saldo passivo e uno ancora aperto, sostenendo che il saldo del conto azionato fosse stato incrementato indebitamente mediante trasferimento di poste passive da altro rapporto. La Corte d'appello aveva accolto l'appello e revocato l'ordinanza/sentenza di primo grado. L'istituto di credito ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi sostanzialmente unificati: 1) violazione dell'art. 1853 c.c., sostenendo che il giroconto era espressione della compensazione tra rapporti diversi consentita dalla norma; 2) ancora violazione dell'art. 1853 c.c. e vizio motivazionale, deducendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non provata la legittimità dell'annotazione; 3) violazione degli artt. 1853 e 1857 c.c., contestando il richiamo all'art. 1827 c.c. e la valutazione della prova; 4) violazione degli artt. 1853 e 1832 c.c., assumendo che la mancata contestazione degli estratti conto precludesse ogni contestazione del giroconto. Ulteriori censure riguardavano la ripartizione dell'onere della prova in relazione alla domanda riconvenzionale e un preteso giudicato interno sulla legittimazione passiva della banca. La banca chiedeva infine la riforma anche della condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello nel porre a carico della banca l'onere di provare la legittimità del giroconto operato d'ufficio da un conto chiuso a saldo passivo verso un conto ancora aperto. Ha inoltre ribadito che l'approvazione o la mancata contestazione degli estratti conto ex art. 1832 c.c. preclude soltanto contestazioni sulla conformità delle singole annotazioni ai rapporti da cui derivano, ma non impedisce di contestare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori o, più in generale, il titolo giuridico delle appostazioni. La Corte ha escluso che il giroconto in sé possa essere ricondotto alla compensazione ex art. 1853 c.c. e ha respinto anche la censura sull'onere probatorio, affermando che la domanda riconvenzionale degli opponenti non li esonerava dal provare il fondamento della loro pretesa la banca, quale attrice sostanziale in monitorio, doveva dimostrare la legittimità dell'operazione posta a base del credito. È stata infine ritenuta infondata la censura sul giudicato interno, poiché nel giudizio di opposizione la legittimazione passiva spetta alla banca che ha richiesto il decreto ingiuntivo e non risultava formato alcun giudicato contrario. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1853 c.c.

    La norma sulla compensazione tra saldi attivi e passivi di rapporti diversi non giustifica di per sé un giroconto d'ufficio tra conti bancari; la banca deve provare la legittimità dell'operazione posta a base del credito azionato.

  • art. 1857 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 1853 c.c.; la Corte non ne trae un diverso criterio di riparto della prova rispetto al principio consolidato sull'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 1832 c.c.

    L'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto preclude contestazioni sulla conformità delle singole annotazioni, ma non impedisce di contestare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui esse derivano, né il titolo giuridico delle appostazioni.

  • art. 167 c.p.c.

    La domanda riconvenzionale dell'opponente non fa venir meno l'onere della banca di provare il fondamento della propria pretesa creditoria.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato in fatto come strumento di acquisizione del contratto del conto chiuso non esibito dalla banca, a conferma della persistente contestazione sulla legittimità dell'operazione.

  • art. 2909 c.c.

    Esclusa la formazione di un giudicato interno idoneo a paralizzare le contestazioni sulla legittimazione passiva della banca nel giudizio di opposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertati i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto mantiene la posizione sostanziale di attore e sopporta l'onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato, mentre le contestazioni dell'opponente integrano mere difese.
  • L'approvazione o la mancata contestazione dell'estratto conto bancario ex art. 1832 c.c. impedisce di contestare la mera conformità contabile delle annotazioni, ma non preclude contestazioni sulla validità del rapporto sottostante o sul titolo giuridico di singole poste addebitate o accreditate.
  • Il giroconto d'ufficio tra conti bancari, specie se da un rapporto chiuso a saldo passivo verso un rapporto ancora aperto, non è automaticamente coperto dalla disciplina della compensazione tra rapporti diversi e richiede prova della sua legittimità da parte della banca.
  • La proposizione di domande riconvenzionali da parte dell'opponente non trasferisce su di lui l'onere di provare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere in monitorio dalla banca.
  • Per configurare un giudicato interno idoneo a precludere ulteriori contestazioni occorre una statuizione effettivamente definitiva e incompatibile con le successive deduzioni; in mancanza, la legittimazione passiva della banca che ha chiesto il decreto ingiuntivo resta ferma nel giudizio di opposizione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteOpposizioni esecutive
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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