Cassazione Civile, Ordinanza n. 26046/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte di un ente locale, di opere consistenti nello sbancamento di un terrapieno, nella costruzione di un muro di contenimento e nell'edificazione di un parcheggio sopraelevato con sottostanti locali ad uso cantinole, in prossimità dell'abitazione del vicino proprietario. Quest'ultimo agiva per ottenere la demolizione del manufatto e, in subordine, il risarcimento dei danni per la diminuzione di valore del proprio immobile, oltre ad altri pregiudizi. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d'appello confermava, ritenendo che l'opera non fosse pubblica e quindi soggetta alle norme sulle distanze. Il comune ricorreva per cassazione con un unico, articolato motivo, denunciando: violazione delle norme sulla giurisdizione e sul regime delle opere pubbliche rispetto alle distanze legali; erronea esclusione della natura pubblica del parcheggio; violazione dell'art. 44 del testo unico espropriazioni; omesso rilievo del fatto che, trattandosi di opera pubblica, il rimedio sarebbe stato solo indennitario e non ripristinatorio; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la corte riconosciuto anche il risarcimento del danno, nonostante la relativa domanda fosse stata proposta solo in subordine. La Cassazione ha inoltre rilevato d'ufficio la nullità della procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, perché non conforme alla disciplina applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte dichiara invalida la procura speciale del ricorrente per difetto di forma, ma esamina comunque il ricorso nel merito e lo accoglie per quanto di ragione. Ritiene formato il giudicato interno sul difetto di giurisdizione, poiché l'eccezione non era stata riproposta in appello. Accoglie invece le doglianze sulla disciplina sostanziale: afferma che, se l'opera è qualificabile come pubblica e realizzata per il soddisfacimento di un interesse pubblico, le norme sulle distanze legali non si applicano e la tutela del proprietario confinante è esclusivamente indennitaria, non potendosi ordinare la riduzione in pristino. Rileva anche l'errore della corte d'appello per avere pronunciato sul risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile nonostante la domanda fosse stata proposta solo in via subordinata, integrando così un vizio di ultrapetizione. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
terzo comma; secondo comma
nel giudizio di cassazione, per i giudizi iniziati prima della riforma del 2009, la procura speciale rilasciata fuori dal ricorso o dal controricorso deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata; l'autentica del difensore non è sufficiente quando la procura non sia apposta su quegli atti.
difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo"
la rilevabilità officiosa del difetto di giurisdizione opera in modo residuale e fino a quando non si sia formato il giudicato espresso o implicito; una volta formatosi il giudicato interno, la questione non è più esaminabile.
non oltre la prima udienza di trattazione
l'eccezione di difetto di giurisdizione può essere proposta dalla parte nei limiti temporali previsti, salvo che intervenga la formazione del giudicato sul punto.
art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001
è dovuta un’indennità al proprietario del fondo che, dall’esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore
quando l'opera è pubblica o di pubblica utilità e determina una lesione del fondo confinante per violazione delle distanze, il rimedio del proprietario è indennitario e non ripristinatorio.
le norme sulle distanze legali restano inapplicabili alle opere pubbliche o equiparate; il confinante non può pretendere la demolizione, ma solo l'indennizzo nei limiti previsti dalla legge.
è richiamato dal ricorrente per sostenere la non assoggettabilità dell'opera pubblica alle regole sulle distanze; la Corte, in sostanza, aderisce al principio della prevalenza della disciplina pubblicistica sull'art. 873 c.c. per le opere pubbliche.
è invocato tra le norme violate, ma il testo non sviluppa un principio autonomo sul riparto dell'onere della prova.
è richiamato dal ricorrente, senza che la Corte elabori una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
la Corte ravvisa ultrapetizione nella pronuncia sul danno da deprezzamento, perché la relativa domanda era stata proposta solo in subordine rispetto alla domanda principale di riduzione in pristino.
è invocato nel motivo di ricorso, ma non emerge una specifica regula iuris autonoma dalla motivazione della Corte.
art. 111 Cost.
è richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza, ma la decisione si concentra soprattutto su profili di diritto sostanziale e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 7 d.lgs. n. 380 del 2001
è richiamato per sostenere la disciplina delle opere edilizie e il rapporto con le opere pubbliche; la Corte ribadisce la distinzione tra titolo espropriativo e disciplina delle distanze per opere destinate a interesse pubblico.
è richiamato nel motivo sulla giurisdizione, ma la questione viene ritenuta coperta da giudicato interno.
art. 22 L. n. 2248 del 1865, all. E
è richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina delle opere pubbliche e dei rapporti con la giurisdizione del giudice ordinario.
art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001
la Corte chiarisce che l'indennità prevista per la lesione da opera pubblica non presuppone necessariamente un'espropriazione, ma la destinazione dell'opera al pubblico interesse e la violazione delle distanze.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione introdotto prima della riforma del 2009, la procura speciale rilasciata fuori dal ricorso o dal controricorso deve rispettare la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, pena la sua invalidità.
- Il difetto di giurisdizione, pur rilevabile anche d'ufficio, non può essere riesaminato quando sul punto si sia formato giudicato espresso o implicito; la parte che vi abbia rinunciato o non lo abbia riproposto in appello non può farlo valere in cassazione.
- Quando un'opera è qualificabile come pubblica o comunque destinata al soddisfacimento di un interesse pubblico, le norme civilistiche sulle distanze legali non si applicano nei confronti del proprietario confinante, il quale conserva solo la tutela indennitaria prevista dalla legge.
- La tutela del proprietario vicino a un'opera pubblica lesiva della sua posizione dominicale è, di regola, indennitaria e non ripristinatoria: il giudice ordinario non può ordinare la demolizione o la riduzione in pristino se la disciplina speciale attribuisce rilievo all'interesse pubblico dell'opera.
- Integra ultrapetizione la pronuncia su una domanda di risarcimento proposta solo in via subordinata, quando il giudice la accolga o la esamini senza che si sia verificato il presupposto dedotto per farla valere in via alternativa.
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