Cassazione Civile, Ordinanza n. 34469/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato ha introdotto un giudizio per ottenere la condanna di tre propri ex clienti al pagamento di compensi professionali pari a euro 1.932,00 oltre IVA e CPA, relativi all’attività svolta in una precedente controversia civile di revocatoria ordinaria decisa dalla Corte d’appello di Salerno. I convenuti hanno eccepito l’incompetenza del giudice adito, sostenendo la competenza della Corte d’appello di Salerno quale giudice del processo nel quale la prestazione era stata svolta. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto tale eccezione e ha dichiarato la competenza della Corte d’appello. L’avvocato ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo la violazione delle norme sul foro del consumatore, perché i clienti erano pacificamente consumatori e residenti nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore, che sarebbe stato il foro competente esclusivo e prevalente rispetto al foro speciale collegato al giudice del processo presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nelle controversie tra professionista e consumatore, il foro del consumatore ha carattere esclusivo e prevalente rispetto ad altri fori speciali, incluso quello previsto per la liquidazione dei compensi dell’avvocato davanti al giudice del processo in cui la prestazione è stata resa. Poiché i convenuti erano consumatori e residenti nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore, quest’ultimo era competente. L’ordinanza impugnata è stata cassata e la competenza è stata dichiarata del Tribunale di Nocera Inferiore, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine fissato; il giudice di rinvio/prosecuzione provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come rito sommario speciale utilizzato per l’azione di pagamento dei compensi professionali
art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011
prevede il foro speciale dell’ufficio giudiziario del processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, ma non prevale sul foro del consumatore
art. 33, commi 1 e 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005
attribuisce al consumatore il foro esclusivo della residenza o del domicilio, che prevale su ogni altro foro speciale
art. 66-bis, d.lgs. n. 206 del 2005
richiamato nel motivo come norma sulla competenza territoriale consumeristica
menzionato come foro speciale utilizzabile nel procedimento monitorio per i compensi dell’avvocato
indicato per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente
Massime di principio
- Nel conflitto tra il foro speciale previsto per la domanda dell’avvocato relativa ai compensi professionali e il foro del consumatore, quest’ultimo prevale in quanto foro esclusivo e inderogabile in favore del consumatore quando la causa sia promossa dal professionista contro il cliente-consumatore.
- Se il consumatore è convenuto davanti al proprio foro di residenza o domicilio, non può eccepire l’incompetenza in favore di altri fori, perché la scelta del giudice compete all’attore e il consumatore è già stato evocato davanti al giudice territorialmente corretto.
- La regola della prevalenza del foro del consumatore non opera, invece, se è il consumatore ad agire come attore in un diverso foro e non si avvale del foro a lui riservato, potendo in tal caso considerarsi derogato il privilegio processuale previsto a sua tutela.
- Nelle controversie di compensi professionali dell’avvocato, la disciplina della competenza territoriale va coordinata con lo statuto del consumatore, che opera come criterio prevalente rispetto ai fori speciali connessi al giudice del processo presupposto.
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