Cassazione Civile, Ordinanza n. 14796/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per TARSU/TIA relativo agli anni 2010, 2011 e 2012, emesso per infedele dichiarazione e parziale versamento in relazione a locali siti in Avellino adibiti alla vendita di fiori, piante e prodotti per il giardinaggio. La società contribuente aveva dichiarato una superficie imponibile di mq 240, mentre la concessionaria aveva rideterminato la superficie in mq 967 sulla base delle planimetrie catastali. I giudici di merito hanno accolto l'impugnazione della contribuente, rilevando, in sintesi, che l'ente impositore non aveva effettuato un accesso ai locali in contraddittorio, che l'atto riportava dati catastali riferibili a soggetti terzi e non alla contribuente e che tale incertezza rendeva viziato l'accertamento. Nel ricorso per cassazione la concessionaria ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente fatto riferimento ai valori degli immobili; 2) e 3) violazione degli artt. 73 e 74 d.lgs. n. 507/1993 e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che l'accesso ai locali è una mera facoltà dell'ente e che, in caso di mancata collaborazione del contribuente, l'accertamento poteva essere svolto anche tramite presunzioni semplici; 4) violazione dell'art. 62 d.lgs. n. 507/1993, contestando il riparto dell'onere probatorio sulle superfici non imponibili; 5) e 6) violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, censurando il rilievo dato dal giudice d'appello ai dati catastali intestati a terzi e sostenendo la loro irrilevanza ai fini della soggezione al tributo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, che non riguardava il valore degli immobili ma l'erronea individuazione e l'incertezza dei dati catastali utilizzati per l'accertamento. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi relativi agli artt. 73 e 74 d.lgs. n. 507/1993, osservando che, secondo l'accertamento di merito non sindacabile, la contribuente aveva documentato che gli immobili indicati nell'avviso non coincidevano con quelli effettivamente posseduti e che i locali indicati appartenevano a terzi; ha inoltre rilevato la preclusione da doppia conforme rispetto al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull'art. 62 d.lgs. n. 507/1993 perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Ha infine ritenuto inammissibili i motivi su artt. 112 e 277 c.p.c., perché diretti contro affermazioni svolte ad abundantiam e quindi estranee alla ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto nei confronti del Comune intimato.
Norme richiamate
violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.
La censura di nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi comprensibile e specifica, ancorata all'incertezza dei dati catastali e non ai valori degli immobili.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4)
Il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio della decisione impugnata.
art. 73 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
art. 73 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La Corte ha richiamato il testo della disciplina sull'accertamento TARSU/TIA, ma ha affermato che nel caso concreto il tema decisivo non era l'obbligatorietà dell'accesso, bensì l'erronea individuazione dei dati catastali dell'immobile tassato.
art. 74 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
violazione degli artt. 73 e 74 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La censura è stata trattata congiuntamente a quella sull'art. 73 e ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata per difetto di pertinenza alla ratio decidendi.
presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'accertamento presuntivo in mancanza di accesso ai locali, ma la Corte ha ritenuto decisivo che l'errore stesse nell'identificazione catastale dei beni.
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
erronea applicazione dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La censura è stata dichiarata inammissibile perché mascherava una richiesta di riesame del merito e dell'accertamento di fatto, preclusa in cassazione.
violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ.
La doglianza è stata respinta perché rivolta contro argomentazioni ad abundantiam, prive di incidenza sul dispositivo.
violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ.
La Corte ha escluso rilievo alle censure dirette contro un passaggio motivazionale non decisivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo e controverso
Il vizio motivazionale non è scrutinabile in presenza di doppia conforme, salvo l'indicazione delle diverse rationes di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
preclusione derivante dalla c.d. “doppia conforme”
In caso di doppia conforme, il ricorrente deve dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse, altrimenti è precluso il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c.
mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ.
Le censure prive di specifica attinenza al decisum sono assimilate alla mancata formulazione di motivi idonei e sono inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pari a quello previsto per il ricorso
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; doglianze che colpiscono un profilo estraneo alla decisione sono inammissibili per difetto di pertinenza.
- In materia di accertamento TARSU/TIA, l'errore nell'individuazione dei dati catastali o dell'immobile effettivamente riferibile al contribuente può rendere illegittimo l'atto, indipendentemente dalla questione dell'accesso ai locali o dell'utilizzo di presunzioni.
- L'accesso ai locali previsto dalla disciplina del tributo è uno strumento istruttorio, ma nel caso concreto la decisione di merito può fondarsi soprattutto sulla corretta identificazione del bene tassabile; se tale identificazione è errata, la contestazione del mancato accesso non incide sulla ratio della decisione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le censure rivolte contro affermazioni svolte ad abundantiam o comunque prive di effetti sul dispositivo sono inammissibili per difetto di interesse, perché non incidono sulla ratio decidendi.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o un nuovo accertamento dei fatti, attività riservate al giudice di merito.
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