Cassazione Penale, Ordinanza n. 36493/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 16 dicembre 2025 della Corte di appello di Catania, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania con rito abbreviato ex art. 442 c.p.p. per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di un anno e due mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla determinazione della pena e ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che queste ultime erano state in realtà riconosciute dal giudice di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è risultato inammissibile perché riproponeva censure già esaminate e disattese dalla Corte d’appello con motivazione logica e coerente: la valutazione complessiva aveva escluso la lieve entità in ragione del quantitativo, pari a 228 dosi di marijuana, dell’occultamento in diversi punti dell’autovettura e della disponibilità di 3.550 euro in contanti, elementi indicativi di un’attività di spaccio stabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la determinazione della pena, non significativamente superiore al minimo edittale, era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, riferita alla gravità concreta del fatto e alle modalità professionali del traffico; inoltre, le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.
La valutazione della lieve entità richiede l’esame di tutti gli aspetti normativamente rilevanti e una spiegazione delle ragioni per cui alcuni elementi prevalgono sugli altri. La motivazione deve inoltre chiarire perché gli elementi ostativi non siano bilanciati da quelli indicativi di minore offensività.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere
Il giudice di merito può motivare la graduazione della pena dando conto dell’applicazione dei criteri dell’art. 133 c.p. oppure richiamando la gravità del reato o la capacità a delinquere; una motivazione particolarmente analitica è necessaria quando la pena si discosta ampiamente dalla misura media edittale.
sentenza del Tribunale di Catania di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen.
La condanna di primo grado è stata pronunciata all’esito del giudizio abbreviato.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
in ordine al reato d cui all'art. 73 comma 4 d.P.R n. 309/90 alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione e euro 2.000 di multa
La responsabilità confermata nei gradi di merito riguarda il reato previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; il testo non espone ulteriori criteri interpretativi della disposizione.
Massime di principio
- Per riconoscere o negare la lieve entità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve valutare globalmente tutti gli elementi rilevanti e motivare sia la prevalenza attribuita agli elementi ostativi sia l’eventuale mancato bilanciamento di questi con indicatori di minore offensività.
- La quantità della sostanza, le modalità di occultamento e la disponibilità di denaro contante possono concorrere, se valutate nel loro insieme, a escludere la lieve entità e a indicare un’attività di spaccio stabile.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p., alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena si collochi molto al di sopra della misura media edittale, caso in cui occorre una spiegazione più dettagliata.
- È inammissibile la censura in cassazione che riproponga questioni già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice d’appello con motivazione logica e coerente.
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