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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04124/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato annuali stipulati da insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica e succedutisi senza soluzione di continuità. La Corte d'appello aveva ritenuto abusiva la reiterazione dei contratti oltre il limite dei trentasei mesi, condannando il Ministero al risarcimento del danno in misura pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto per ciascun docente. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della L. n. 186/2003, sostenendo che la disciplina speciale degli insegnanti di religione, caratterizzata da una quota del 30% di posti coperti con contratti annuali e da variabili esigenze di fabbisogno, legittimerebbe la reiterazione dei contratti e impedirebbe l’estensione dei principi affermati per i docenti curriculari; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che i contratti in causa non potevano essere imputati alla quota del 70% destinata al ruolo a tempo indeterminato e che sarebbe spettato ai docenti provare che la vacanza fosse dovuta alla mancata indizione dei concorsi triennali. Il Ministero ha quindi insistito per la legittimità del sistema speciale e per l’insussistenza dell’abuso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi, trattandoli congiuntamente, perché la decisione d’appello risultava conforme ai principi già affermati da Cass. n. 18698/2022 e dalle altre pronunce gemelle del 2022. In particolare, è stato ribadito che, nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, costituisce abuso nell’utilizzazione del contratto a termine sia la prosecuzione di rapporti annuali per oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua in alcune annualità per eccedenza rispetto al fabbisogno, se la durata complessiva supera comunque le tre annualità. In tali ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, parametrato anche all’art. 32, comma 5, L. 183/2010 (poi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015), oltre all’eventuale maggior danno provato; non è invece configurabile la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato. Quanto all’onere della prova, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nelle contestazioni risarcitorie per abuso del termine, spetta al Ministero dimostrare la legittimità della causale dei contratti infrannuali o comunque delle ragioni che li sottraggono al computo dell’abuso. Le spese di legittimità sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti; esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • L. 186/2003

    La disciplina speciale dell'assunzione dei docenti di religione cattolica non esclude, di per sé, l'applicazione dei principi sull'abuso del contratto a termine; i contratti annuali sono legittimi solo entro il sistema previsto e nei limiti delle esigenze temporanee o delle procedure concorsuali.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza di contestazione sull'abuso dei contratti a termine, la prova della legittimità della causale e delle ragioni che giustificano l'utilizzo del termine può gravare sull'amministrazione che eccepisce la legittimità del sistema applicato.

  • art. 115 c.p.c.

    È stata invocata come parametro di deduzione del vizio in ordine alla valutazione delle allegazioni e delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale non partecipato in cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha rinviato alla motivazione delle pronunce precedenti, ritenendola integralmente pertinente.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    È il parametro di liquidazione del danno eurounitario richiamato per il risarcimento nei casi di abuso del termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    Norma successiva che ha sostituito il parametro dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 per la quantificazione del danno nei rapporti a termine abusivi.

  • L. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso la debenza del contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, esonerata dal versamento materiale tramite prenotazione a debito.

  • direttiva 1999/70/CE

    La disciplina speciale invocata dal Ministero è stata ritenuta compatibile con la direttiva solo nei limiti in cui non legittimi una reiterazione abusiva dei contratti oltre le soglie indicate dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica, la reiterazione di contratti annuali oltre tre annualità scolastiche, in assenza di concorso triennale, integra abuso del ricorso al termine.
  • L'abuso può ricorrere anche quando il docente sia utilizzato in modo discontinuo in alcune annualità per eccedenza rispetto al fabbisogno, purché la durata complessiva dei rapporti a termine superi le tre annualità.
  • Nei casi di abuso del contratto a termine nel settore scolastico speciale, spetta al lavoratore il diritto al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri normativi richiamati, salva la prova di un maggior danno.
  • Non è riconoscibile la conversione automatica del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato quale rimedio conseguente all'abuso.
  • Quando sia contestata la legittimità di contratti a termine infrannuali o la loro esclusione dal computo dell'abuso, grava sull'amministrazione l'onere di provare la specifica causale legittimante.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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