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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25212/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente, quale socio di una società in nome collettivo, un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con recupero a tassazione di maggiori redditi da partecipazione conseguenti a maggiori utili ritenuti conseguiti dalla società. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la C.T.P. aveva accolto il ricorso; in appello, la C.T.R. aveva invece confermato la ripresa, ritenendo legittima l'attribuzione pro quota al socio dei maggiori utili societari ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione della società e degli altri soci, nonostante l'accertamento riguardasse unitariamente la società e i soci. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando la mancata partecipazione al giudizio della società e degli altri soci, necessari litisconsorti nei giudizi relativi all'unitario accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci, quando non siano dedotte questioni personali. Poiché non era possibile integrare il contraddittorio in sede di legittimità, ha dichiarato la nullità sia della sentenza di appello sia di quella di primo grado, cassandole entrambe e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna, in diversa composizione, affinché provveda previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi e liquidi anche le spese del giudizio di cassazione. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    "legittima la loro attribuzione, pro quota, al CORRADO, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986"

    nei redditi delle società di persone i maggiori utili accertati in capo alla società sono imputati automaticamente ai soci pro quota

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    "violazione del principio del litisconsorzio necessario di cui all’art. 14 del Dec. Leg.vo 546/92"

    nei giudizi tributari sull'unitario accertamento dei redditi di società di persone e soci è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di società e tutti i soci, salvo questioni personali

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    "nullità della sentenza per violazione del principio del litisconsorzio necessario"

    la violazione del litisconsorzio necessario si traduce in nullità della sentenza impugnata

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    "illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ."

    richiamo al deposito di memoria nel rito camerale di legittimità

  • art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

    "rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna, in diversa composizione ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ."

    in caso di cassazione per nullità del contraddittorio la causa va rinviata al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    "ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992"

    obbligo di chiamare in causa i litisconsorti necessari nel processo tributario

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    "redditi da partecipazione"

    regola di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l'accertamento unitario del reddito di una società di persone e dei redditi imputati per trasparenza ai soci, società e tutti i soci sono litisconsorti necessari, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali del singolo socio.
  • Se il giudizio è stato instaurato senza la partecipazione di uno o più litisconsorti necessari, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; in difetto, il processo è affetto da nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando la causa per litisconsorzio necessario non può essere rimessa in discussione con integrazione del contraddittorio in sede di legittimità, la Cassazione cassa le decisioni di merito e rinvia al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
  • La questione del litisconsorzio necessario è esclusa solo se la difesa del contribuente riguarda profili strettamente personali, come la qualità di socio, la decadenza dal potere di accertamento o la sola ripartizione interna del reddito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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